Art. 37 
 
Conto consuntivo, riaccertamento dei  residui  e  inesigibilita'  dei
                               crediti 
 
1. Il conto consuntivo e' costituito da: 
a) il rendiconto finanziario; 
b) il conto economico; 
c) lo stato patrimoniale. 
2. Al conto consuntivo sono allegate: 
a) la situazione amministrativa; 
b) la relazione sulla gestione. 
3.  Il  conto  consuntivo  e'  predisposto  dal  capo  del   servizio
amministrativo, unitamente ad una relazione tecnico-contabile, ed  e'
rimesso dal direttore, entro il  30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello a cui si riferisce, al consiglio  di  amministrazione  per  la
deliberazione, ai fini dell'inoltro per la successiva approvazione da
parte del  Segretario  generale  della  Difesa,  che  ne  informa  il
Ministro della difesa. 
4. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il capo del  servizio
amministrativo compila la situazione dei  residui  attivi  e  passivi
provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a  quello   di   competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 
5. La situazione di cui al comma  4,  indica  la  consistenza  al  1°
gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di  gestione,
quelle eliminate perche' non  piu'  realizzabili  o  dovute,  nonche'
quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 
6. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto  dopo
che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione,
a meno  che  il  costo  per  tale  esperimento  superi  l'importo  da
recuperare. 
7. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita'  dei
crediti devono formare oggetto di apposita e motivata  determinazione
del direttore, sentito il capo del servizio amministrativo.