Art. 38 Rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale 1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e l'uscita distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza e per residui. 2. Il rendiconto finanziario si articola in capitoli, come il bilancio di previsione, evidenziando: a) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; e) il totale dei residui attivi e passivi che si riportano all'esercizio successivo. 3. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica, e comprende: a) gli accertamenti e gli impieghi delle partite correnti del rendiconto finanziario, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti); b) quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impiego e accertamento, si verifichera' nei prossimi esercizi (ratei); c) la parte di costi e di ricavi ad utilita' differita (risconti); d) le sopravvenienze e le insussistenze; e) tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola. 4. Costituiscono componenti positive del conto economico: a) i trasferimenti correnti; b) i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica; c) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; d) i proventi finanziari; e) le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. 5. Costituiscono componenti negative del conto economico: a) i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo; b) i costi per acquisizione di servizi; c) il valore del godimento dei beni di terzi; d) le spese per il personale a contratto; e) i trasferimenti a terzi; f) gli interessi passivi e gli oneri finanziari; g) le imposte e le tasse; h) la svalutazione dei crediti e altri fondi; i) gli ammortamenti; l) le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo. 6. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e componenti negative del conto economico. 7. I contributi correnti e le quote di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione. 8. Lo stato patrimoniale comprende le attivita' e le passivita' finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste di rettifica. 9. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi. 10. Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno. 11. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilita' liquide, i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, nonche' altri crediti di durata inferiore all'anno. 12. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi di ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella relazione sulla gestione. 13. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti, i ratei e i risconti passivi. 14. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario. 15. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo. 16. Allo stato patrimoniale e' allegato un elenco descrittivo degli eventuali beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.