Art. 39 Allegati al conto consuntivo 1. Il conto consuntivo e' accompagnato da una relazione sull'andamento complessivo della gestione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi del programma di attivita' deliberato dal consiglio di amministrazione, nonche' notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. 2. La situazione amministrativa, allegata al rendiconto finanziario, evidenzia: a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi); c) il risultato finale di amministrazione. 3. La situazione amministrativa tiene distinti i fondi non vincolati da quelli vincolati e i fondi destinati al finanziamento di eventuali spese in conto capitale. Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa. 4. L'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato: a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 33, nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti, solo in sede di assestamento; b) per l'eventuale finanziamento di forme di investimento consentite. 5. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto riveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 4. Tale utilizzazione puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente. 6. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 30, comma 8, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato contabile di amministrazione.