Art. 39 
 
                    Allegati al conto consuntivo 
 
1.  Il  conto   consuntivo   e'   accompagnato   da   una   relazione
sull'andamento complessivo  della  gestione  che  evidenzia  i  costi
sostenuti e i risultati conseguiti, in relazione agli  obiettivi  del
programma di attivita' deliberato dal consiglio  di  amministrazione,
nonche' notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la  chiusura
dell'esercizio. 
2. La situazione amministrativa, allegata al rendiconto  finanziario,
evidenzia: 
a) la consistenza di  cassa  iniziale,  gli  incassi  e  i  pagamenti
complessivamente effettuati nell'esercizio, in conto competenza e  in
conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio; 
b) il totale complessivo delle somme rimaste da  riscuotere  (residui
attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi); 
c) il risultato finale di amministrazione. 
3. La situazione amministrativa tiene distinti i fondi non  vincolati
da quelli vincolati e i fondi destinati al finanziamento di eventuali
spese in conto capitale. Tale ripartizione e' illustrata in calce  al
prospetto dimostrativo della situazione amministrativa. 
4. L'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato: 
a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli  equilibri
di bilancio di cui  all'articolo  33,  nel  caso  in  cui  non  possa
provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle  spese  di
funzionamento non ripetitive in qualsiasi  periodo  dell'esercizio  e
per le altre spese correnti, solo in sede di assestamento; 
b) per l'eventuale finanziamento di forme di investimento consentite. 
5. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di  previsione  puo'  essere
applicato, con delibera di variazione,  l'avanzo  di  amministrazione
accertato in un ammontare  superiore  a  quello  presunto  riveniente
dall'esercizio immediatamente precedente per la  realizzazione  delle
finalita' di cui al comma 4. Tale utilizzazione  puo'  avvenire  solo
dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente. 
6. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai  sensi  del
comma 1, e' applicato al  bilancio  di  previsione  nei  modi  e  nei
termini di cui all'articolo 30,  comma  8,  in  aggiunta  alle  quote
vincolate e non  disponibili  comprese  nel  risultato  contabile  di
amministrazione.