Art. 40 
 
                         Scritture contabili 
 
1. Le scritture  finanziarie  relative  alla  gestione  del  bilancio
rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza, sia in  conto
residui, la situazione degli accertamenti e degli  impegni  a  fronte
degli stanziamenti, nonche' delle somme riscosse  e  pagate  e  delle
somme rimaste da riscuotere e da pagare. 
2. Ai fini del comma 1,  l'ufficio  amministrazione  cura  la  tenuta
delle seguenti scritture: 
a)  partitario  degli  accertamenti,  contenente  le   disponibilita'
iniziali e le  variazioni  successive,  le  somme  accertate,  quelle
riscosse e quelle rimaste  da  riscuotere  per  ciascun  capitolo  di
entrata; 
b) partitario degli impegni, contenente le disponibilita' iniziali  e
le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e  quelle
rimaste da pagare per ciascun capitolo; 
c) partitario dei residui contenente, per capitolo  ed  esercizio  di
provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le
somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le  somme
rimaste da riscuotere o da pagare; 
d) giornale cronologico degli ordini di  incasso  e  dei  mandati  di
pagamento. 
3. Il Circolo, al fine di consentire  la  valutazione  economica  dei
servizi e delle  attivita'  prodotti,  puo'  avviare  un  sistema  di
contabilita' analitica fondato su rilevazioni per  centri  di  costo,
sulla base delle disposizioni contenute  nel  decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279. 
4.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  3  sono  realizzate   con   il
coordinamento e il supporto metodologico degli uffici  del  Ministero
della    difesa    competenti    in    materia    di     contabilita'
economico-analitica. 
5. La valutazione economica di cui al comma 3, costituisce  strumento
per orientare le decisioni secondo criteri di convenienza  economica,
assicurando che le risorse siano impegnate in maniera  efficiente  ed
efficace per il raggiungimento di  fini  istituzionali  del  Circolo,
anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in
sede di programmazione e risultati conseguiti. 
6.  La  contabilita'  analitica  e'  finalizzata  all'esecuzione  del
controllo di gestione,  che  e'  svolto  in  riferimento  ai  singoli
servizi e centri di  costo,  ove  previsti,  verificando  in  maniera
complessiva e, per ciascun servizio, i mezzi finanziari acquisiti,  i
costi dei singoli  fattori  produttivi,  i  risultati  qualitativi  e
quantitativi ottenuti e, per i  servizi  a  carattere  produttivo,  i
ricavi. 
7. Le scritture patrimoniali consentono la dimostrazione a valore del
patrimonio  all'inizio  dell'esercizio  finanziario,  le   variazioni
intervenute nel  corso  dell'anno  per  effetto  della  gestione  del
bilancio e per altre cause, nonche'  la  consistenza  del  patrimonio
alla chiusura dell'esercizio. 
8. L'inventario dei beni immobili evidenzia,  per  ciascun  bene,  la
denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e' destinato e l'organo cui e'
affidato, il titolo di provenienza, il  titolo  di  appartenenza,  le
risultanze catastali, la rendita imponibile, le  servitu',  il  costo
d'acquisto e gli eventuali redditi. 
9.  L'inventario  dei  beni  mobili  riporta,  per  ogni   bene,   la
denominazione e descrizione secondo la natura e la specie,  il  luogo
in cui si trova, la quantita' ed il  numero,  la  classificazione  in
nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza. 
 
 
          Note all'art. 40: 
          - Per il decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.  279,  si
          vedano le note all'art. 20.