Art. 40 Scritture contabili 1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza, sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonche' delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare. 2. Ai fini del comma 1, l'ufficio amministrazione cura la tenuta delle seguenti scritture: a) partitario degli accertamenti, contenente le disponibilita' iniziali e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata; b) partitario degli impegni, contenente le disponibilita' iniziali e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) giornale cronologico degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento. 3. Il Circolo, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, puo' avviare un sistema di contabilita' analitica fondato su rilevazioni per centri di costo, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 4. Le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate con il coordinamento e il supporto metodologico degli uffici del Ministero della difesa competenti in materia di contabilita' economico-analitica. 5. La valutazione economica di cui al comma 3, costituisce strumento per orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impegnate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento di fini istituzionali del Circolo, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti. 6. La contabilita' analitica e' finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione, che e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e, per ciascun servizio, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 7. Le scritture patrimoniali consentono la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 8. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e' destinato e l'organo cui e' affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitu', il costo d'acquisto e gli eventuali redditi. 9. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.
Note all'art. 40: - Per il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si vedano le note all'art. 20.