Art. 41 
 
                          Servizio di cassa 
 
1. Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione,
a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi
del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
modificazioni, ovvero alla Societa' poste italiane S.p.a. 
2. Il servizio e' aggiudicato previo esperimento di gara ad  evidenza
pubblica nella quale sono indicati i criteri di aggiudicazione  e  le
reciproche obbligazioni, ivi incluso il  divieto  di  ogni  forma  di
compensazione che possa determinare artificiose riduzioni  di  valori
monetari. 
3. Per eventuali danni causati al Circolo  o  a  terzi,  il  cassiere
risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio. 
4. Gli istituti, di cui al comma 1,  sono  responsabili  di  tutti  i
depositi, comunque costituiti, intestati al Circolo. 
5.  Il  Circolo  puo'  avvalersi  di  conti  correnti   postali   per
l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e' l'impresa  di
cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale,  con  cadenza
da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1. 
6. Nel caso in cui l'organizzazione del Circolo e  delle  imprese  di
cui al comma 1, lo consentano, il servizio di cassa viene gestito con
metodologie ad  evidenze  informatiche,  attraverso  un  collegamento
diretto tra l'ufficio amministrazione del Circolo  e  l'istituto,  al
fine di consentire l'interscambio dei  dati  e  della  documentazione
relativi alla gestione del servizio. 
7. Il  servizio  di  cassa  interno  puo'  essere  istituito  per  il
pagamento di piccole spese per le quali non sia  opportuno  ricorrere
alle procedure ordinarie di cui ai commi precedenti, in ragione della
loro esiguita' o indifferibilita'. 
8. Il capo del servizio amministrativo, con proprio atto dispositivo,
mette a disposizione dell'agente incaricato di assicurare il servizio
di cassa interno un fondo non inferiore a euro 2.000,00, imputando la
relativa uscita alle partite di giro, con contestuale e  contrapposta
annotazione fra le entrate della stessa voce dello stesso titolo che,
in sede di rendicontazione periodica, trova la necessaria regolazione
con l'imputazione delle spese ai pertinenti capitoli di bilancio.