Art. 42 
 
          Disposizioni generali per le attivita' negoziali 
 
1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di  valore,  per
l'assunzione degli impegni di spesa, l'attivita' negoziale e'  svolta
con  l'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel   codice   dei
contratti pubblici e nella normativa comunitaria. 
2. Il Consiglio di  amministrazione,  nell'ambito  del  programma  di
attivita' adottato, delibera, su proposta  del  direttore,  un  piano
annuale dettagliato predisposto dal capo del servizio  amministrativo
relativo alle opere, alle forniture e ai servizi. 
3. Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e  del  programma  di
attivita', di cui al comma 2, la  determinazione  a  contrattare,  la
scelta della forma di negoziazione, delle  modalita'  essenziali  del
contratto e dei capitolati d'onere, sono di competenza del  capo  del
servizio amministrativo, ferme restando le disposizioni contenute nel
comma 1. 
4. In sede di autorizzazione di spesa  viene  individuato,  ai  sensi
degli articoli 4, 5 e  6  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive   modificazioni,   il   responsabile   del    procedimento
contrattuale, che e' il  capo  del  servizio  amministrativo,  ovvero
altro incaricato dell'ufficio amministrazione. 
5. Il funzionario di cui al comma  4  e'  altresi'  responsabile  del
procedimento di accesso ai documenti  amministrativi  concernenti  la
procedura contrattuale, ai sensi dell'articolo 22 della citata  legge
n. 241 del 1990. 
6. Il nominativo del responsabile, di cui al comma 4, e' reso noto in
sede di bando di gara, ovvero con la lettera di invito. 
 
 
          Note all'art. 42: 
          - Il testo degli articoli 4, 5,  6,  e  22  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18
          agosto 1990, n. 192, e' il seguente: 
          «Art.   4   (Unita'    organizzativa    responsabile    del
          procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile della istruttoria e di ogni altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale. 
          2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono  rese
          pubbliche   secondo    quanto    previsto    dai    singoli
          ordinamenti.». 
          «Art. 5 (Responsabile del procedimento). - 1. Il  dirigente
          di ciascuna unita' organizzativa provvede  ad  assegnare  a
          se'  o  ad   altro   dipendente   addetto   all'unita'   la
          responsabilita'  della  istruttoria   e   di   ogni   altro
          adempimento  inerente  il  singolo  procedimento   nonche',
          eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 
          2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione  di  cui
          al  comma  1,  e'  considerato  responsabile  del   singolo
          procedimento   il   funzionario   preposto   alla    unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
          4. 
          3. L'unita' organizzativa competente e  il  nominativo  del
          responsabile del procedimento sono comunicati  ai  soggetti
          di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque  vi  abbia
          interesse.». 
          «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento).  -  1.
          Il responsabile del procedimento: 
          a)  valuta,  ai   fini   istruttori,   le   condizioni   di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per   l'emanazione   di
          provvedimento; 
          b) accerta di ufficio i  fatti,  disponendo  il  compimento
          degli atti all'uopo necessari, e  adotta  ogni  misura  per
          l'adeguato e  sollecito  svolgimento  dell'istruttoria.  In
          particolare, puo' chiedere il rilascio di  dichiarazioni  e
          la  rettifica  di  dichiarazioni  o   istanze   erronee   o
          incomplete  e  puo'  esperire   accertamenti   tecnici   ed
          ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
          c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
          conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
          d)  cura  le   comunicazioni,   le   pubblicazioni   e   le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
          e) adotta, ove ne abbia  la  competenza,  il  provvedimento
          finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
          l'adozione.  L'organo   competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale,  ove  diverso  dal  responsabile  del
          procedimento,  non  puo'   discostarsi   dalle   risultanze
          dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
          se  non  indicandone  la  motivazione   nel   provvedimento
          finale.». 
          «Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso).  -
          1. Ai fini del presente capo si intende: 
          a) per «diritto di accesso», il diritto  degli  interessati
          di prendere  visione  e  di  estrarre  copia  di  documenti
          amministrativi; 
          b) per «interessati», tutti i  soggetti  privati,  compresi
          quelli portatori  di  interessi  pubblici  o  diffusi,  che
          abbiano  un  interesse   diretto,   concreto   e   attuale,
          corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata  e
          collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; 
          c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o
          facilmente individuabili in base alla natura del  documento
          richiesto,  che  dall'esercizio   dell'accesso   vedrebbero
          compromesso il loro diritto alla riservatezza; 
          d) per «documento  amministrativo»,  ogni  rappresentazione
          grafica,   fotocinematografica,   elettromagnetica   o   di
          qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni
          o non relativi ad uno specifico procedimento,  detenuti  da
          una pubblica amministrazione  e  concernenti  attivita'  di
          pubblico   interesse,   indipendentemente   dalla    natura
          pubblicistica  o   privatistica   della   loro   disciplina
          sostanziale; 
          e) per «pubblica  amministrazione»,  tutti  i  soggetti  di
          diritto  pubblico  e  i   soggetti   di   diritto   privato
          limitatamente alla loro  attivita'  di  pubblico  interesse
          disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 
          2. L'accesso ai documenti  amministrativi,  attese  le  sue
          rilevanti  finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce
          principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
          favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
          e la trasparenza. 
          3. Tutti i documenti amministrativi  sono  accessibili,  ad
          eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi  1,  2,
          3, 5 e 6. 
          4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di  una
          pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento
          amministrativo,   salvo   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
          dati personali  da  parte  della  persona  cui  i  dati  si
          riferiscono. 
          5. L'acquisizione di documenti amministrativi da  parte  di
          soggetti pubblici,  ove  non  rientrante  nella  previsione
          dell'articolo  43,  comma  2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  si
          informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 
          6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a  quando  la
          pubblica  amministrazione  ha  l'obbligo  di   detenere   i
          documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.».