Art. 44 
 
Verifica  delle  prestazioni  per  acquisizione  di  beni  e  per  la
                        fornitura di servizi 
 
1. Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione  di  beni
e' effettuato, in  forma  individuale  o  collegiale,  dal  personale
dell'Amministrazione incaricato, in servizio presso il Circolo  e  in
possesso  della  competenza  necessaria.   Il   collaudatore   o   la
commissione di collaudo sono nominati dal direttore. 
2. Il direttore, nel caso di acquisizione di beni o di esecuzione  di
lavori di particolare complessita', puo' avvalersi di organi  tecnici
del Ministero della difesa. 
3. Per le forniture di beni di importo inferiore  a  euro  10.000,00,
con esclusione dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da
un certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato  da
un funzionario tecnico all'uopo incaricato e vistato dal responsabile
del procedimento. 
4.  Per  le  forniture  di  beni  aventi  importo  superiore  a  euro
10.000,00, con esclusione dell'IVA, il collaudo  e'  eseguito  da  un
funzionario tecnico nominato dal direttore. Le operazioni di collaudo
sono riportate nel processo verbale sottoscritto dal  collaudatore  e
vistato dal responsabile del procedimento. 
5.  Per  le  forniture  di  beni  aventi  importo  superiore  a  euro
50.000,00, con esclusione dell'IVA, il collaudo e'  eseguito  da  una
commissione nominata dal direttore  e  composta  da  tre  membri.  Le
operazioni di collaudo effettuate dalla  commissione  sono  riportate
nel verbale che viene sottoscritto da ciascun membro  e  vistato  dal
responsabile del procedimento. 
6. La verifica effettuata sulle prestazioni relative a contratti  per
fornitura dei  servizi  e'  attestata  nel  certificato  di  regolare
esecuzione, rilasciato dal responsabile del procedimento. 
7.  Per  i  contratti  ad  esecuzione  continuata  o  periodica,   il
responsabile  del  procedimento  puo'   incaricare   un   funzionario
dell'ufficio  amministrazione  per  l'effettuazione  delle  verifiche
sulla     regolarita'     dell'adempimento     delle     obbligazioni
contrattualmente assunte. 
8. Il certificato di collaudo dei beni e di regolare  esecuzione  dei
servizi e' rilasciato entro trenta giorni dall'acquisizione dei  beni
e dei servizi.