Art. 45 
 
                        Procedure in economia 
 
1.  L'acquisizione  di  beni  e  servizi  mediante  il  ricorso  alla
procedura in economia puo' essere effettuata, ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e  successive
modificazioni,  mediante  amministrazione  diretta,  ovvero   cottimo
fiduciario. 
2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia
sono pagate, previa presentazione di regolare fattura,  entro  trenta
giorni dalla data dell'attestazione della regolare  esecuzione  della
commessa. 
3. L'acquisto dei beni  e  dei  servizi  occorrenti  per  il  normale
funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali  del
Circolo puo' essere effettuato mediante  le  procedure  in  economia,
entro  il  limite  di  importo  di  euro  20.000,00,  con  esclusione
dell'IVA,  salvo   che   disposizioni   di   legge   non   dispongano
diversamente. 
4.   Nessuna   acquisizione   di   beni   o   servizi   puo'   essere
artificiosamente frazionata. 
5. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura  in
economia vanno indicate nel provvedimento che  autorizza  il  ricorso
stesso a detta procedura e il relativo impegno di spesa. 
6. Per lo  svolgimento  della  procedura  secondo  la  modalita'  del
cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede, previa
indagine di mercato, almeno  cinque  preventivi  redatti  secondo  le
indicazioni contenute nella lettera d'invito. 
7. E' consentita l'aggiudicazione nel caso  di  un  unico  preventivo
soltanto qualora cio' sia ritenuto opportuno sulla base  di  adeguate
motivazioni e sempre a fronte di una pluralita'  di  inviti,  purche'
tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito. 
8. La lettera d'invito riporta: 
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche  tecniche
e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; 
b) le eventuali garanzie richieste al contraente; 
c) il termine di presentazione delle offerte; 
d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse; 
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 
f) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di
presentazione  di  un  unico  preventivo,  corredata  delle  adeguate
motivazioni che hanno determinato tale decisione; 
g) l'obbligo  per  il  fornitore  di  dichiarare  nel  preventivo  di
assumere  a  proprio  carico   tutti   gli   oneri   assicurativi   e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in  materia  di
sicurezza sul lavoro e di  retribuzione  dei  lavoratori  dipendenti,
nonche' di  accettare  le  condizioni  contrattuali  e  le  penalita'
previste; 
h) l'indicazione relativa al termine di pagamento. 
9. La scelta del contraente avviene  al  prezzo  piu'  basso,  previo
accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo  43,
commi 3 e 4. 
10. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono  disciplinati
da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il  responsabile
dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per
accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa. 
11. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva. 
12. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi: 
a) nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire,  in
relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; 
b) quando l'importo  della  spesa  non  supera  l'ammontare  di  euro
2.000,00, con esclusione dell'IVA; 
c) per il completamento o l'integrazione di  precedenti  acquisizioni
di beni e servizi, purche' l'importo complessivo non superi la soglia
del dieci per cento dell'importo a base d'asta del contratto  cui  si
riferisce. 
 
 
          Note all'art. 45: 
          - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  agosto
          2001,  n.   384   (Regolamento   di   semplificazione   dei
          procedimenti di spese in  economia),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.