Art. 45 Procedure in economia 1. L'acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso alla procedura in economia puo' essere effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e successive modificazioni, mediante amministrazione diretta, ovvero cottimo fiduciario. 2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa. 3. L'acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali del Circolo puo' essere effettuato mediante le procedure in economia, entro il limite di importo di euro 20.000,00, con esclusione dell'IVA, salvo che disposizioni di legge non dispongano diversamente. 4. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata. 5. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia vanno indicate nel provvedimento che autorizza il ricorso stesso a detta procedura e il relativo impegno di spesa. 6. Per lo svolgimento della procedura secondo la modalita' del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. 7. E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo soltanto qualora cio' sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e sempre a fronte di una pluralita' di inviti, purche' tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito. 8. La lettera d'invito riporta: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le eventuali garanzie richieste al contraente; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione; g) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare le condizioni contrattuali e le penalita' previste; h) l'indicazione relativa al termine di pagamento. 9. La scelta del contraente avviene al prezzo piu' basso, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 43, commi 3 e 4. 10. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa. 11. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva. 12. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi: a) nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; b) quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di euro 2.000,00, con esclusione dell'IVA; c) per il completamento o l'integrazione di precedenti acquisizioni di beni e servizi, purche' l'importo complessivo non superi la soglia del dieci per cento dell'importo a base d'asta del contratto cui si riferisce.
Note all'art. 45: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.