Art. 16 
 
                  Dividendi delle societa' statali 
 
1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011  e
2012 per utili e dividendi non derivanti  da  distribuzione  riserve,
versati all'entrata del bilancio dello Stato da societa'  partecipate
e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti  l'ammontare  iscritto  nel
bilancio di previsione dei  corrispondenti  anni  e  considerate  nei
saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo
di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  per  essere
prioritariamente utilizzate per concorrere  agli  oneri  relativi  al
pagamento  degli  interessi  sul  debito  pubblico;  per  l'eventuale
restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei
titoli di Stato. 
2. Con decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di utilizzo delle somme affluite nel Fondo  di
cui al comma 1. 
3. L'attuazione della  presente  normativa  non  deve  comportare  un
peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica  concordati
in sede europea.