Art. 17 Interventi a salvaguardia dell'euro 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della societa' che verra' costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro, in conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilita' finanziaria dell'area euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' della societa' di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dell'area euro in conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte all'unanimita' degli Stati membri dell'area euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalita' di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sara' elencata, unitamente alle altre per le quali non e' previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello gia' previsto dall'articolo 31 della medesima legge.