Art. 11 
 
 
                      Accertamenti a carico del 
                    Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Sono a carico del Servizio sanitario nazionale gli  accertamenti
di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, effettuati  per
stabilire l'idoneita' del donatore e del ricevente. 
  2. Sono altresi' a carico del Servizio  sanitario  nazionale  tutti
gli accertamenti e  i  controlli  del  donatore  effettuati  anche  a
distanza  dal   trapianto   e   comunque   allo   stesso   correlati,
indipendentemente dall'esito e dal  tempo  intercorso  dal  trapianto
stesso.