Art. 12 
 
 
                       Aspetti giuslavoristici 
 
  1. Il candidato al trapianto e il potenziale donatore hanno diritto
ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti dal  proprio  datore
di  lavoro  per  l'effettuazione  degli  accertamenti  e/o   ricoveri
certificati come necessari sia nella fase di  pre-prelievo,  sia  del
trapianto, sia nei  casi  di  eventuali  complicanze  post-operatorie
anche a distanza di tempo dal trapianto. 
  2. Per  poter  usufruire  dei  permessi  di  cui  al  comma  1,  e'
necessario che gli accertamenti e/o  ricoveri  siano  prescritti  dal
centro trapianti o dai servizi ad esso collegati ed  eseguiti  presso
le strutture del Sistema sanitario nazionale o da esso accreditate. 
  3. La copertura assicurativa delle Aziende sede di Centro trapianti
autorizzati al trapianto  da  donatore  vivente  deve  essere  estesa
all'attivita' di prelievo di organi da donatore vivente.