Art. 60. 
 
 (Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi) 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da emanare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definite le  caratteristiche  per  l'omologazione  e  per
l'installazione di dispositivi finalizzati a  visualizzare  il  tempo
residuo di accensione delle luci dei nuovi  impianti  semaforici,  di
impianti impiegati per regolare la velocita' e di  impianti  attivati
dal rilevamento della velocita' dei veicoli in arrivo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei  mesi
dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.