Art. 61. 
 
(Modalita' di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n.
              285 del 1992 da parte degli enti locali) 
 
  1. Agli enti  locali  e'  consentita  l'attivita'  di  accertamento
strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285  del  1992
soltanto mediante strumenti di loro proprieta' o  da  essi  acquisiti
con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone  fisso,
da   utilizzare   ai   fini   dell'accertamento   delle    violazioni
esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di
polizia locale, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  5  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
giugno 1999, n. 250. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 29 luglio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
  Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
          Note all'articolo 61. 
            -Si riporta il testo  dell'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250: 
            "5. Modalita' di esercizio dell'impianto. 
            1. L'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle
          norme di omologazione od approvazione, per le finalita' per
          cui sono stati autorizzati, e comunque nei  limiti  di  cui
          all'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997,
          n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33,  della  legge
          16 giugno 1998, n. 191. 
            2.  Gli  impianti  non  sono  interconnessi   con   altri
          strumenti, archivi o banche dati. 
            3. Gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di
          polizia stradale e devono essere nella disponibilita' degli
          stessi. Durante il  funzionamento  degli  impianti  non  e'
          necessaria la presenza di un organo della polizia stradale. 
            4.  L'accertamento  delle   violazioni   rilevate,   come
          previsto dall'articolo 385 del  regolamento  di  attuazione
          del  codice  strada,  puo'  essere  effettuato   in   tempo
          successivo con esonero della contestazione immediata.".