Art. 8 
 
 
          Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici 
 
  1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico  non  individua  aree
destinate all'insediamento di impianti produttivi  o  individua  aree
insufficienti, fatta salva l'applicazione della  relativa  disciplina
regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP  la
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  alle  altre
normative di settore,  in  seduta  pubblica.  Qualora  l'esito  della
conferenza  di  servizi  comporti  la  variazione   dello   strumento
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in  quella
sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco  ovvero  al  Presidente  del
Consiglio comunale, ove esistente, che lo  sottopone  alla  votazione
del Consiglio nella prima seduta utile. Gli  interventi  relativi  al
progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma,
sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste
all'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  2.  E'  facolta'  degli  interessati  chiedere  tramite   il   SUAP
all'ufficio comunale competente per  materia  di  pronunciarsi  entro
trenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei  progetti
preliminari dai medesimi sottoposti  al  suo  parere  con  i  vigenti
strumenti   di   pianificazione   paesaggistica,    territoriale    e
urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale
successivo  procedimento;  in  caso  di   pronuncia   favorevole   il
responsabile  del  SUAP  dispone  per  il   seguito   immediato   del
procedimento con riduzione della meta' dei termini previsti. 
  3.  Sono  escluse  dall'applicazione  del  presente   articolo   le
procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli  8
e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  o  alle  relative
norme regionali di settore. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per gli articoli da 14 a 14-quinquies della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, si veda nelle note dell'art. 7. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 
              «Art. 15  (R)  (Efficacia  temporale  e  decadenza  del
          permesso di costruire). - 1. Nel permesso di costruire sono
          indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 
              2. Il termine per l'inizio dei lavori non  puo'  essere
          superiore ad un anno dal rilascio  del  titolo;  quello  di
          ultimazione, entro il quale l'opera deve essere  completata
          non puo'  superare  i  tre  anni  dall'inizio  dei  lavori.
          Entrambi  i   termini   possono   essere   prorogati,   con
          provvedimento motivato,  per  fatti  sopravvenuti  estranei
          alla volonta'  del  titolare  del  permesso.  Decorsi  tali
          termini il permesso decade di  diritto  per  la  parte  non
          eseguita, tranne che,  anteriormente  alla  scadenza  venga
          richiesta una proroga. La proroga  puo'  essere  accordata,
          con    provvedimento    motivato,     esclusivamente     in
          considerazione della mole dell'opera da realizzare o  delle
          sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero
          quando si tratti di opere pubbliche  il  cui  finanziamento
          sia previsto in piu' esercizi finanziari. 
              3. La realizzazione  della  parte  dell'intervento  non
          ultimata nel termine stabilito e' subordinata  al  rilascio
          di nuovo permesso per le opere ancora  da  eseguire,  salvo
          che  le  stesse  non  rientrino  tra  quelle   realizzabili
          mediante denuncia di inizio attivita'  ai  sensi  dell'art.
          22. Si procede altresi', ove necessario, al  ricalcolo  del
          contributo di costruzione. 
              4. Il  permesso  decade  con  l'entrata  in  vigore  di
          contrastanti previsioni urbanistiche, salvo  che  i  lavori
          siano gia' iniziati e vengano completati entro  il  termine
          di tre anni dalla data di inizio.». 
              - Si riportano i testi degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114: 
              «Art. 8 (Medie strutture di vendita). - 1.  L'apertura,
          il trasferimento di sede e l'ampliamento  della  superficie
          fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera  e),  di
          una  media  struttura   di   vendita   sono   soggetti   ad
          autorizzazione  rilasciata  dal   comune   competente   per
          territorio,  anche  in  relazione  agli  obiettivi  di  cui
          all'art. 6, comma 1. 
              2. Nella domanda l'interessato dichiara: 
                a)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 5; 
                b) il settore o i settori merceologici,  l'ubicazione
          e la superficie di vendita dell'esercizio; 
                c) le eventuali comunicazioni  di  cui  all'art.  10,
          commi 2 e 3, del presente decreto. 
              3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e
          degli   obiettivi   indicati   all'art.   6,   sentite   le
          organizzazioni   di   tutela   dei   consumatori    e    le
          organizzazioni  imprenditoriali  del  commercio,  adotta  i
          criteri per il rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui  al
          comma 1. 
              4.  Il  comune  adotta  le   norme   sul   procedimento
          concernente le domande relative  alle  medie  strutture  di
          vendita; stabilisce il termine, comunque non  superiore  ai
          novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le
          domande  devono  ritenersi  accolte   qualora   non   venga
          comunicato il provvedimento di diniego,  nonche'  tutte  le
          altre norme atte  ad  assicurare  trasparenza  e  snellezza
          dell'azione   amministrativa   e   la   partecipazione   al
          procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modifiche.». 
              «Art. 9 (Grandi strutture di vendita). - 1. L'apertura,
          il trasferimento di sede e l'ampliamento  della  superficie
          di una  grande  struttura  di  vendita,  sono  soggetti  ad
          autorizzazione  rilasciata  dal   comune   competente   per
          territorio. 
              2. Nella domanda l'interessato dichiara: 
                a)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 5; 
                b) il settore o i settori merceologici,  l'ubicazione
          e la superficie di vendita dell'esercizio; 
                c) le eventuali comunicazioni  di  cui  all'art.  10,
          commi 2 e 3, del presente decreto. 
              3.  La  domanda  di  rilascio  dell'autorizzazione   e'
          esaminata da una conferenza di servizi indetta dal  comune,
          salvo quanto diversamente stabilito nelle  disposizioni  di
          cui al comma 5,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento,
          composta da tre membri, rappresentanti  rispettivamente  la
          regione, la provincia e il comune medesimo, che  decide  in
          base  alla  conformita'  dell'insediamento  ai  criteri  di
          programmazione di cui all'art. 6.  Le  deliberazioni  della
          conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro
          novanta   giorni   dalla    convocazione;    il    rilascio
          dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del
          rappresentante della regione. 
              4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in
          seduta  pubblica,  partecipano  a   titolo   consultivo   i
          rappresentanti dei comuni contermini, delle  organizzazioni
          dei  consumatori  e  delle  imprese  del   commercio   piu'
          rappresentative   in   relazione   al    bacino    d'utenza
          dell'insediamento  interessato.  Ove  il  bacino   d'utenza
          riguardi  anche  parte  del  territorio  di  altra  regione
          confinante,  la  conferenza  dei  servizi  ne  informa   la
          medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del
          rilascio della autorizzazione. 
              5.  La  regione  adotta  le  norme   sul   procedimento
          concernente le domande relative alle  grandi  strutture  di
          vendita; stabilisce il termine  comunque  non  superiore  a
          centoventi  giorni  dalla  data   di   convocazione   della
          conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il  quale  le
          domande  devono  ritenersi  accolte   qualora   non   venga
          comunicato il provvedimento di diniego,  nonche'  tutte  le
          altre norme atte  ad  assicurare  trasparenza  e  snellezza
          dell'azione   amministrativa   e   la   partecipazione   al
          procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modifiche.».