Art. 20 
 
 
                            Informazioni 
 
  1. Il Ministero  della  giustizia  informa  l'autorita'  competente
dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che  lasci  una  traccia
scritta: 
    a)  della  trasmissione  della  sentenza  di   condanna   e   del
certificato   all'autorita'   giudiziaria   competente   responsabile
dell'esecuzione in conformita' degli articoli 9 e 12; 
    b) dell'impossibilita'  di  eseguire  la  pena  o  la  misura  di
sicurezza in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della
sentenza di condanna e del certificato, non puo' essere  rintracciata
nel territorio dello Stato; 
    c) della decisione  definitiva  di  riconoscere  la  sentenza  di
condanna e di eseguire la pena o la misura di  sicurezza,  unitamente
alla data della decisione; 
    d) dell'eventuale decisione di adattare la pena o  la  misura  di
sicurezza a  norma  dell'articolo  10,  comma  5,  corredata  di  una
motivazione; 
    e) della trasmissione della sentenza di condanna a un altro Stato
membro per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 11; 
    f) dell'eventuale decisione di non  riconoscere  la  sentenza  di
condanna ed eseguire la  pena  o  la  misura  di  sicurezza  a  norma
dell'articolo 13, corredata di una motivazione; 
    g) delle decisioni adottate dall'autorita' giudiziaria  ai  sensi
degli articoli 14 e 15; 
    h) dell'eventuale decisione di non eseguire la pena o  la  misura
di sicurezza, per i motivi di cui all'articolo 16, comma 1, corredata
di una motivazione; 
    i)  della  richiesta   dell'autorita'   giudiziaria,   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 3; 
    l) delle date  di  inizio  e  fine  del  periodo  di  liberazione
anticipata o condizionale, se cio' e' indicato nel certificato  dallo
Stato di emissione; 
    m) dell'evasione della persona condannata; 
    n) della scarcerazione per la completa esecuzione  della  pena  o
della misura di sicurezza. 
  2. Il Ministero della giustizia  cura  altresi'  la  corrispondenza
relativa alle richieste e alle decisioni  di  cui  agli  articoli  7,
commi 4 e 5, e 17.