Art. 20 Informazioni 1. Il Ministero della giustizia informa l'autorita' competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta: a) della trasmissione della sentenza di condanna e del certificato all'autorita' giudiziaria competente responsabile dell'esecuzione in conformita' degli articoli 9 e 12; b) dell'impossibilita' di eseguire la pena o la misura di sicurezza in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, non puo' essere rintracciata nel territorio dello Stato; c) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza di condanna e di eseguire la pena o la misura di sicurezza, unitamente alla data della decisione; d) dell'eventuale decisione di adattare la pena o la misura di sicurezza a norma dell'articolo 10, comma 5, corredata di una motivazione; e) della trasmissione della sentenza di condanna a un altro Stato membro per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 11; f) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza di condanna ed eseguire la pena o la misura di sicurezza a norma dell'articolo 13, corredata di una motivazione; g) delle decisioni adottate dall'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 14 e 15; h) dell'eventuale decisione di non eseguire la pena o la misura di sicurezza, per i motivi di cui all'articolo 16, comma 1, corredata di una motivazione; i) della richiesta dell'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 18, comma 3; l) delle date di inizio e fine del periodo di liberazione anticipata o condizionale, se cio' e' indicato nel certificato dallo Stato di emissione; m) dell'evasione della persona condannata; n) della scarcerazione per la completa esecuzione della pena o della misura di sicurezza. 2. Il Ministero della giustizia cura altresi' la corrispondenza relativa alle richieste e alle decisioni di cui agli articoli 7, commi 4 e 5, e 17.