Art. 21 Spese 1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per il trasferimento all'estero della persona condannata e per l'esecuzione della sentenza di condanna. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro verso il quale la persona condannata e' trasferita o che ha chiesto la trasmissione della sentenza di condanna.