Art. 21 
 
 
                                Spese 
 
  1. Sono a carico  dello  Stato  italiano  le  spese  sostenute  nel
territorio nazionale per il trasferimento  all'estero  della  persona
condannata e per l'esecuzione della sentenza di  condanna.  Tutte  le
altre spese sono a carico  dello  Stato  membro  verso  il  quale  la
persona condannata e' trasferita o che  ha  chiesto  la  trasmissione
della sentenza di condanna.