Art. 14 
 
 
                         Misure addizionali 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario  nazionale,
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.
214, puo' adottare per la produzione nazionale, misure  supplementari
o piu'  rigorose,  qualora  cio'  sia  necessario  per  combattere  i
nematodi a cisti della patata o per prevenirne la diffusione, purche'
siano conformi alla direttiva 2000/29/CE. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dell'art.  52  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 214 «Attuazione della direttiva  2002/89/CE
          concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
          la  diffusione  nella  Comunita'  di  organismi  nocivi  ai
          vegetali o ai prodotti vegetali.», cosi' recita: 
              «Art.  52  (Comitato  fitosanitario  nazionale).  -  1.
          Presso il Servizio  fitosanitario  centrale  e'  istituito,
          senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato
          fitosanitario nazionale, di  seguito  denominato  Comitato,
          composto: 
                a)  dal  Responsabile  del   Servizio   fitosanitario
          centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; 
                b)  dai   Responsabili   dei   Servizi   fitosanitari
          regionali o loro delegati; 
                c)  da  un  funzionario  del  Servizio  fitosanitario
          centrale, con funzioni di segretario. 
              2.  Il  Comitato  ha  compiti  tecnici   consultivi   e
          propositivi per tutto quello  che  concerne  l'applicazione
          del  presente  decreto,   compresa   l'elaborazione   delle
          procedure necessarie al Servizio fitosanitario nazionale  e
          delle linee guida per i programmi  di  aggiornamento  degli
          Ispettori fitosanitari. 
              3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun  gettone
          di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante
          dalla  loro  partecipazione  al  Comitato  ed  ai  relativi
          lavori.». 
              - Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle  note  alle
          premesse.