Art. 14 Misure addizionali 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, puo' adottare per la produzione nazionale, misure supplementari o piu' rigorose, qualora cio' sia necessario per combattere i nematodi a cisti della patata o per prevenirne la diffusione, purche' siano conformi alla direttiva 2000/29/CE.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.», cosi' recita: «Art. 52 (Comitato fitosanitario nazionale). - 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato Comitato, composto: a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati; c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario. 2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto, compresa l'elaborazione delle procedure necessarie al Servizio fitosanitario nazionale e delle linee guida per i programmi di aggiornamento degli Ispettori fitosanitari. 3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.». - Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note alle premesse.