Art. 15 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di  cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.