Art. 9 
 
Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici 
 
                    (art. 7, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Le fasi di progettazione, affidamento ed  esecuzione  di  ogni
singolo intervento sono eseguite sotto la diretta  responsabilita'  e
vigilanza  di  un  responsabile  del  procedimento,  nominato   dalle
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri  dipendenti  di
ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo  10,  comma  5,  del
codice,  prima  della  fase  di  predisposizione  dello   studio   di
fattibilita' o  del  progetto  preliminare  da  inserire  nell'elenco
annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non
assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del  codice,
il responsabile del procedimento  e'  nominato  contestualmente  alla
decisione di realizzare i lavori. 
    2.  Il  responsabile  del  procedimento  provvede  a  creare   le
condizioni affinche' il processo realizzativo dell'intervento risulti
condotto  in  modo  unitario  in  relazione  ai  tempi  e  ai   costi
preventivati, alla qualita' richiesta, alla manutenzione programmata,
alla sicurezza e alla salute dei  lavoratori  ed  in  conformita'  di
qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 
    3. Nello svolgimento delle attivita'  di  propria  competenza  il
responsabile del procedimento formula proposte al  dirigente  cui  e'
affidato il  programma  triennale  e  fornisce  allo  stesso  dati  e
informazioni: 
    a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; 
    b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; 
    c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento  di
appalti e concessioni; 
    d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi  programmati  e
del livello di prestazione, qualita' e prezzo; 
    e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori. 
    4. Il responsabile del  procedimento  e'  un  tecnico,  abilitato
all'esercizio della professione  o,  quando  l'abilitazione  non  sia
prevista dalle norme vigenti, e' un  funzionario  tecnico,  anche  di
qualifica non dirigenziale, con anzianita' di servizio non  inferiore
a cinque anni. Il responsabile del procedimento puo' svolgere per uno
o piu' interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali,
anche le funzioni di progettista o  di  direttore  dei  lavori.  Tali
funzioni non  possono  coincidere  nel  caso  di  interventi  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m),  ovvero  di  interventi  di
importo superiore a 500.000 euro. Il  responsabile  del  procedimento
puo'  altresi'  svolgere  le   funzioni   di   progettista   per   la
predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),
del codice. 
    5. In caso di  particolare  necessita'  per  appalti  di  importo
inferiore a  500.000  euro,  diversi  da  quelli  definiti  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del  responsabile
del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico
o della struttura corrispondente. Ove non sia  presente  tale  figura
professionale, le competenze  sono  attribuite  al  responsabile  del
servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 
 
              Note all'art. 9 
              - Il  testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “5. Il responsabile  del  procedimento  deve  possedere
          titolo di studio e  competenza  adeguati  in  relazione  ai
          compiti per cui e' nominato.  Per  i  lavori  e  i  servizi
          attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere  un
          tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve  essere
          un dipendente di ruolo. In caso  di  accertata  carenza  di
          dipendenti  di  ruolo  in  possesso   di   professionalita'
          adeguate, le  amministrazioni  aggiudicatrici  nominano  il
          responsabile del procedimento tra i  propri  dipendenti  in
          servizio.” 
              -  Il  testo  dell'articolo  128  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 128 (Programmazione dei  lavori  pubblici)  -  1.
          L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al  presente
          codice di singolo  importo  superiore  a  100.000  euro  si
          svolge sulla base di  un  programma  triennale  e  di  suoi
          aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
          predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori, gia' previsti  dalla  normativa  vigente,  e
          della  normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei
          lavori da realizzare nell'anno stesso. 
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di  studi  di   fattibilita'   e   di   identificazione   e
          quantificazione dei propri bisogni che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  predispongono  nell'esercizio  delle   loro
          autonome competenze e, quando esplicitamente  previsto,  di
          concerto con altri soggetti, in conformita' agli  obiettivi
          assunti come prioritari. Gli  studi  individuano  i  lavori
          strumentali  al  soddisfacimento  dei   predetti   bisogni,
          indicano   le   caratteristiche    funzionali,    tecniche,
          gestionali  ed   economico-finanziarie   degli   stessi   e
          contengono  l'analisi  dello  stato  di   fatto   di   ogni
          intervento     nelle     sue      eventuali      componenti
          storico-artistiche,  architettoniche,   paesaggistiche,   e
          nelle  sue   componenti   di   sostenibilita'   ambientale,
          socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare
          le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'
          i  bisogni  che  possono  essere  soddisfatti  tramite   la
          realizzazione di lavori finanziabili con capitali  privati,
          in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema  di
          programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono
          resi pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante
          affissione nella sede delle amministrazioni  aggiudicatrici
          per almeno sessanta  giorni  consecutivi  ed  eventualmente
          mediante pubblicazione sul  profilo  di  committente  della
          stazione appaltante. 
              3. Il programma triennale deve prevedere un  ordine  di
          priorita'. Nell'ambito di  tale  ordine  sono  da  ritenere
          comunque prioritari i lavori di manutenzione,  di  recupero
          del patrimonio esistente, di completamento dei lavori  gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi  per  i  quali  ricorra   la   possibilita'   di
          finanziamento con capitale privato maggioritario. 
              4. Nel programma triennale  sono  altresi'  indicati  i
          beni immobili pubblici che,  al  fine  di  quanto  previsto
          dall'articolo  53,  comma  6,  possono  essere  oggetto  di
          diretta alienazione anche del solo diritto  di  superficie,
          previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
          e  valutati  anche  rispetto  ad  eventuali  caratteri   di
          rilevanza storico-artistica, architettonica,  paesaggistica
          e  ambientale  e  ne  viene  acquisita  la   documentazione
          catastale e ipotecaria. 
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   nel   dare
          attuazione  ai  lavori  previsti  dal  programma  triennale
          devono rispettare le priorita'  ivi  indicate.  Sono  fatti
          salvi gli interventi  imposti  da  eventi  imprevedibili  o
          calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
          disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri  atti
          amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
              6. L'inclusione di un  lavoro  nell'elenco  annuale  e'
          subordinata, per i lavori di importo inferiore a  1.000.000
          di  euro,  alla  previa  approvazione  di  uno  studio   di
          fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore  a
          1.000.000  di  euro,   alla   previa   approvazione   della
          progettazione preliminare, redatta ai  sensi  dell'articolo
          93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali  e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'articolo 153 per i quali e' sufficiente  lo  studio  di
          fattibilita'. 
              7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco  annuale,
          limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con  riferimento
          all'intero lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione
          almeno  preliminare   e   siano   state   quantificate   le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione   dell'intero   lavoro.    In    ogni    caso
          l'amministrazione aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito  del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la funzionalita', fruibilita'  e  fattibilita'  di  ciascun
          lotto. 
              8. I progetti dei lavori degli enti  locali  ricompresi
          nell'elenco annuale devono essere conformi  agli  strumenti
          urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti  locali  siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente un  anno  dal  termine  ultimo  previsto  dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,  gli  enti  stessi  sono  esclusi  da   qualsiasi
          contributo o agevolazione dello Stato in materia di  lavori
          pubblici. Resta ferma l'applicabilita'  delle  disposizioni
          di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19  del  d.P.R.  8  giugno
          2001,  n.  327  e  di  cui  all'articolo  34  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              9. L'elenco annuale predisposto  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo, di cui costituisce  parte  integrante,  e  deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
          disponibili in base a contributi  o  risorse  dello  Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'  stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione   o
          bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo  3  del
          decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  e
          successive   modificazioni.   Un   lavoro   non    inserito
          nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla  base
          di un autonomo piano finanziario che non  utilizzi  risorse
          gia' previste tra i mezzi  finanziari  dell'amministrazione
          al momento della formazione  dell'elenco,  fatta  eccezione
          per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi
          d'asta o di economie. Agli  enti  locali  si  applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. 
              10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale  o  non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni. 
              11. Le amministrazioni aggiudicatrici  sono  tenute  ad
          adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei
          lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con
          decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi
          triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati
          sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso
          l'Osservatorio. 
              12. I programmi triennali e gli aggiornamenti  annuali,
          fatta eccezione per quelli  predisposti  dagli  enti  e  da
          amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
          altresi'   trasmessi   al   CIPE   entro   trenta    giorni
          dall'approvazione,   per    la    verifica    della    loro
          compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. 
              - Il testo dell'articolo 28, comma 1, lettera  c),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 28 (Importi delle soglie dei  contratti  pubblici
          di rilevanza comunitaria) - 1. Fatto salvo quanto  previsto
          per gli appalti di forniture  del  Ministero  della  difesa
          dall'articolo 196, per i contratti  pubblici  di  rilevanza
          comunitaria il valore stimato  al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o  superiore  alle  soglie
          seguenti: 
              a)-b) (omissis) 
              c) 4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici  e
          per le concessioni di lavori pubblici.”