Art. 21 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti norme: 
    a) in relazione al Capo I: 
      1) il comma 2 dell'articolo 3 della legge  7  agosto  1990,  n.
250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non puo' comunque
superare  il  50  per  cento  dei  costi  complessivi,  compresi  gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa»; 
      2) la lettera e) del comma 2  dell'articolo  3  della  legge  7
agosto 1990, n. 250; 
      3) il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, limitatamente alle parole: «e in misura, comunque, non superiore
al 50 per cento dei costi  complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»; 
      4) il primo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «con esclusione  di
quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al
50 per  cento  dei  costi  complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»; 
      5) il secondo periodo del comma  2-ter  dell'articolo  3  della
legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e  11  e  in
misura,  comunque,  non  superiore  al  50  per   cento   dei   costi
complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal  bilancio
dell'impresa stessa,»; 
      6) il comma 2-quater dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, limitatamente  alle  parole  da:  «ivi  comprese»  fino  alle
seguenti: «dal comma 11»; 
      7) il comma 7 dell'articolo 3 della legge  7  agosto  1990,  n.
250; 
      8) il comma 8 dell'articolo 3 della legge  7  agosto  1990,  n.
250; 
      9) il comma 9 dell'articolo 3 della legge  7  agosto  1990,  n.
250; 
      10) il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto  1990,  n.
250; 
      11) il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto  1990,  n.
250; 
      12) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto  1990,  n.
250; 
      13) il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto  1990,
n. 250; 
      14) il comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 agosto  1991,  n.
278, limitatamente alle parole: «dall'articolo 3, comma 11, e»; 
      15) l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466; 
      16) il secondo periodo del comma  1246  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    b) in relazione al Capo II: 
      1) le parole da:  «La  quota  spettante»  a:  «ai  sensi  della
presente legge: » dell'articolo 10-bis,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse; 
      2) il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3  maggio  2004,  n.
112; 
      3) il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente  della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 680; 
      4) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410; 
    c) in relazione al Capo III: 
      1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell'articolo 5,  l'articolo  6  e
l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62; 
      2) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
142; 
      3) l'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto-legge  24  dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2004, n. 46; 
      4) l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1°  ottobre  2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per il testo dell'articolo 3  della  legge  7  agosto
          1990, n. 250, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  14
          agosto 1991, n. 278 (Modifiche ed integrazioni  alle  leggi
          25  febbraio  1987,  n.  67,  e  7  agosto  1990,  n.  250,
          concernenti  provvidenze  a  favore  della  editoria,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 2.  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1991,  il
          contributo previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 7
          agosto 1990, n. 250 , e' raddoppiato. 
              2. All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990,
          n.  250  ,  le  parole:  «60  per  cento  dei  costi»  sono
          sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi".». 
              - Si riporta il testo del comma  1246  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007) ), come  modificato  dal  presente
          regolamento: 
              «1246.  Con  riferimento  ai  contributi  di  cui  agli
          articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.  250,  e
          successive modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3,
          della  legge  6  agosto  1990,   n.   223,   e   successive
          modificazioni, e all'articolo 7, comma 13,  della  legge  3
          maggio 2004, n.  112,  le  erogazioni  si  effettuano,  ove
          necessario, mediante il riparto percentuale dei  contributi
          tra gli aventi diritto.». 
              - Per il testo dell'articolo  10  -bis,  comma  1,  del
          decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, si  veda  nelle  note
          all'articolo 8. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7  della  legge  3
          maggio 2004, n. 112  (Norme  di  principio  in  materia  di
          assetto    del    sistema    radiotelevisivo    e     della
          RAI-Radiotelevisione italiana  S.p.a.,  nonche'  delega  al
          Governo   per   l'emanazione   del   testo   unico    della
          radiotelevisione.),   come    modificato    dal    presente
          regolamento: 
              «Art. 7. (Principi generali  in  materia  di  emittenza
          radiotelevisiva   di    ambito    locale).1.    L'emittenza
          radiotelevisiva di ambito locale valorizza  e  promuove  le
          culture  regionali  o  locali,   nel   quadro   dell'unita'
          politica, culturale e linguistica del Paese. Restano  ferme
          le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
          dalla legge. 
              2.  La  disciplina  del  sistema   di   radiodiffusione
          televisiva tutela l'emittenza in ambito locale  e  riserva,
          comunque, un terzo della capacita' trasmissiva, determinata
          con l'adozione del piano di  assegnazione  delle  frequenze
          per la diffusione televisiva  su  frequenze  terrestri,  ai
          soggetti  titolari  di  autorizzazione  alla  fornitura  di
          contenuti destinati alla diffusione in tale ambito. 
              3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu'  di  tre
          concessioni  o  autorizzazioni   per   la   radiodiffusione
          televisiva all'interno  di  ciascun  bacino  di  utenza  in
          ambito locale e piu' di sei per bacini regionali anche  non
          limitrofi.  Alle  emittenti  che  trasmettono   in   ambito
          provinciale, fermi restando i limiti  fissati  all'articolo
          2, comma 1,  lettera  l),  e'  consentito  di  trasmettere,
          indipendentemente dal  numero  delle  concessioni  o  delle
          autorizzazioni, in  un'area  di  servizio  complessiva  non
          superiore  ai  sei  bacini  regionali  sopra  indicati.  E'
          consentita   la   programmazione   anche   unificata   sino
          all'intero arco della giornata. Nel limite massimo  di  sei
          concessioni o autorizzazioni sono considerate anche  quelle
          detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla
          completa attuazione del  piano  nazionale  di  assegnazione
          delle  frequenze  televisive   in   tecnica   digitale   e'
          consentito ai soggetti legittimamente  operanti  in  ambito
          locale alla data di entrata in vigore della presente  legge
          di proseguire nell'esercizio anche nei bacini  eccedenti  i
          predetti limiti. Le disposizioni di cui al  presente  comma
          si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da
          Campione d'Italia. 
              4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di
          assegnazione delle frequenze radiofoniche e  televisive  in
          tecnica  digitale  le  emittenti   radiotelevisive   locali
          possono trasmettere programmi ovvero messaggi  pubblicitari
          differenziati  per  non  oltre  un  quarto  delle  ore   di
          trasmissione giornaliera in  relazione  alle  diverse  aree
          territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale  e'
          rilasciata    la    concessione     o     l'autorizzazione.
          Successivamente all'attuazione  dei  predetti  piani,  tale
          facolta' e' consentita ai titolari di  autorizzazione  alla
          fornitura di contenuti in  ambito  locale.  Alle  emittenti
          radiotelevisive locali e'  consentito,  anche  ai  predetti
          fini di trasmissione di programmi e  messaggi  pubblicitari
          differenziati, di diffondere i propri programmi  attraverso
          piu' impianti di messa in onda, nonche' di  utilizzare,  su
          base   di   non    interferenza,    i    collegamenti    di
          telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime  e',
          altresi',  consentito  di  utilizzare  i  collegamenti   di
          telecomunicazioni  necessari  per  le  comunicazioni  e   i
          transiti   di   servizio,   per   la   trasmissione    dati
          indipendentemente dall'ambito  di  copertura  e  dal  mezzo
          trasmissivo,  per  i  tele-allarmi  direzionali  e  per   i
          collegamenti   fissi   e    temporanei    tra    emittenti.
          L'utilizzazione  di  tutti  i  predetti   collegamenti   di
          telecomunicazioni non comporta il  pagamento  di  ulteriori
          canoni o contributi oltre quello stabilito per  l'attivita'
          di radiodiffusione sonora e televisiva locale. 
              5. Le imprese di radiodiffusione televisiva  in  ambito
          locale che si  impegnano  entro  due  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  a  trasmettere
          televendite  per  oltre  l'80  per  cento   della   propria
          programmazione non sono soggette al limite di  affollamento
          del 40 per cento previsto  dall'articolo  8,  comma  9-ter,
          della legge 6 agosto 1990,  n.  223,  come  modificato  dal
          comma  6  del  presente  articolo,  nonche'  agli  obblighi
          informativi previsti per le  emittenti  televisive  locali.
          Tali  emittenti  non  possono  beneficiare  di  contributi,
          provvidenze o incentivi previsti in favore delle  emittenti
          radiotelevisive locali dalla  legislazione  vigente.  Entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   sentite   le   competenti   Commissioni
          parlamentari,  e'  adottato  un  apposito  regolamento  dal
          Ministro delle comunicazioni, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono
          definiti   i   criteri,    secondo    il    principio    di
          proporzionalita', per la revoca di contributi,  provvidenze
          o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche
          e   televisive   che   diffondano   messaggi   pubblicitari
          ingannevoli, con  particolare  attenzione  alla  diffusione
          reiterata di  messaggi  volti  all'abuso  della  credulita'
          popolare  anche  in   considerazione   dell'attivita'   del
          Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del «Codice  di
          autoregolamentazione in materia di televendite  e  spot  di
          televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
          ed  assimilabili,  di  servizi   relativi   ai   pronostici
          concernenti il gioco del  lotto,  enalotto,  superenalotto,
          totocalcio, totogol, totip, lotterie  e  giochi  similari»,
          costituito in  data  24  luglio  2002,  e  delle  eventuali
          violazioni riscontrate dal medesimo Comitato. 
              6. All'articolo 8, comma 9-ter, della  legge  6  agosto
          1990, n. 223, le parole: «35  per  cento»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «40 per cento». 
              7. Alle emittenti televisive in ambito  locale  le  cui
          trasmissioni  siano  destinate  unicamente  al   territorio
          nazionale, ad eccezione delle  trasmissioni  effettuate  in
          interconnessione, in deroga alle disposizioni di  cui  alla
          direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del  Consiglio,  e
          successive modificazioni, in tema di messaggi  pubblicitari
          durante    la    trasmissione    di     opere     teatrali,
          cinematografiche,  liriche  e  musicali,  sono  consentite,
          oltre a quelle inserite nelle pause  naturali  delle  opere
          medesime, due interruzioni pubblicitarie per  ogni  atto  o
          tempo indipendentemente dalla durata  delle  opere  stesse;
          per le opere di durata programmata compresa tra  novanta  e
          centonove   minuti   sono   consentite   analogamente   due
          interruzioni pubblicitarie per ogni atto o  tempo;  per  le
          opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci
          minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie  piu'
          una interruzione supplementare ogni  quarantacinque  minuti
          di durata programmata ulteriore ai  centodieci  minuti.  Si
          intende per durata programmata  il  tempo  di  trasmissione
          compreso tra l'inizio della sigla di  apertura  e  la  fine
          della  sigla  di  chiusura   del   programma   oltre   alla
          pubblicita' inserita, come  previsto  nella  programmazione
          del palinsesto. 
              8. All'articolo 1, comma  1,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3  della  legge
          26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della
          legge 14 ottobre 1999, n. 362,  le  parole:  «e  attraverso
          giornali  quotidiani  e  periodici  di  informazione»  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «,   attraverso   giornali
          quotidiani e  periodici  di  informazione  e  le  emittenti
          radiotelevisive locali». All'articolo  4,  comma  1,  della
          legge  5   febbraio   1992,   n.   175,   come   modificato
          dall'articolo 3 della legge 26  febbraio  1999,  n.  42,  e
          dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999,  n.
          362,  le  parole:  «e  attraverso  giornali  quotidiani   e
          periodici di informazione» sono sostituite dalle  seguenti:
          «,  attraverso   giornali   quotidiani   e   periodici   di
          informazione e le emittenti radiotelevisive locali». 
              9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 2001, n. 430, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «;per le  emittenti  radiofoniche  si  considerano
          presenti alle  manifestazioni  anche  gli  ascoltatori  che
          intervengono   alle    stesse    attraverso    collegamento
          radiofonico,  ovvero  qualsivoglia  altro  collegamento   a
          distanza». 
              10. Le somme che le  amministrazioni  pubbliche  o  gli
          enti  pubblici  anche  economici  destinano,  per  fini  di
          comunicazione  istituzionale,  all'acquisto  di  spazi  sui
          mezzi  di  comunicazione   di   massa,   devono   risultare
          complessivamente impegnate,  sulla  competenza  di  ciascun
          esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a  favore
          dell'emittenza  privata  televisiva  locale  e  radiofonica
          locale operante nei territori dei Paesi membri  dell'Unione
          europea e per almeno il 50 per cento a favore dei  giornali
          quotidiani e periodici. 
              11. Le somme di cui al comma 10 sono  quelle  destinate
          alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi  gli
          oneri relativi alla loro realizzazione. 
              12. Le amministrazioni pubbliche e  gli  enti  pubblici
          anche  economici   sono   tenuti   a   dare   comunicazione
          all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  delle
          somme impegnate per  l'acquisto,  ai  fini  di  pubblicita'
          istituzionale, di  spazi  sui  mezzi  di  comunicazione  di
          massa. L'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
          anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni,
          vigila sulla  diffusione  della  comunicazione  pubblica  a
          carattere pubblicitario sui diversi mezzi di  comunicazione
          di massa. I pubblici ufficiali e gli  amministratori  degli
          enti pubblici che non adempiono agli  obblighi  di  cui  al
          comma 10 sono soggetti  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da un minimo  di  1.040  euro  a  un
          massimo di 5.200 euro.  Competente  all'accertamento,  alla
          contestazione  e   all'applicazione   della   sanzione   e'
          l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni.   Si
          applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e
          II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              13. (abrogato). 
              14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990,
          n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il  20  per
          cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «il  25  per  cento  per   la
          radiodiffusione sonora in ambito locale». 
              15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990,
          n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il  20  per
          cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento». 
              16.  La  trasmissione  di  dati   e   di   informazioni
          all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge  31
          luglio 1997,  n.  249,  e  successive  modificazioni,  puo'
          comprendere   anche    la    diffusione    di    inserzioni
          pubblicitarie. 
              17.  Le  sanzioni  amministrative  irrogate  a  imprese
          radiofoniche o televisive  locali  ai  sensi  dell'articolo
          174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato
          dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.
          68,  vengono  ridotte   come   segue,   qualora   l'impresa
          radiofonica  o  televisiva  locale   abbia   provveduto   a
          regolarizzare entro la data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge  la  propria  posizione  relativamente  alla
          violazione contestata: riduzione a un  decimo  dell'importo
          minimo qualora le sanzioni amministrative contestate  siano
          di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione  a  un
          ventesimo   dell'importo   minimo   qualora   le   sanzioni
          amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000
          euro. Il  pagamento  delle  sanzioni  amministrative  cosi'
          ridotte dovra' avvenire entro i  trenta  giorni  successivi
          alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.
          Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potra'
          essere corrisposto in tre rate bimestrali, la  prima  delle
          quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.  680,  si
          veda nelle note all'articolo 8. 
              - Per il testo dell'art. 4 del decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987,  n.  410,  si
          veda nelle note all'articolo 8. 
              - Per il testo dell'articolo  5  della  legge  7  marzo
          2001, n. 62, si veda nelle note all'articolo 13. 
              - L'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n.  62  (Nuove
          norme sull'editoria e sui prodotti editoriali  e  modifiche
          alla L. 5 agosto  1981,  n.  416),  abrogato  dal  presente
          regolamento, recava: «Procedura automatica». 
              - Per la rubrica dell'articolo 7 della  legge  7  marzo
          2001, n. 62, si veda nelle note all'articolo 16. 
              - Gli articoli 1, 2 ,  4,  5,  6,  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,   n.   142
          (Regolamento concernente le agevolazioni  di  credito  alle
          imprese operanti nel  settore  editoriale,  previste  dagli
          articoli 4, 5, 6 e  7  della  L.  7  marzo  2001,  n.  62),
          abrogati    dal     presente     regolamento,     recavano,
          rispettivamente: 
              «Presentazione delle  domande»,  «Procedura  automatica
          Ammissione al contributo a carico dello Stato»,  «Procedura
          valutativa   -   Documentazione   di   spesa»,   «Locazione
          finanziaria»,  «Comitato  deliberante  -  Organizzazione  e
          funzionamento», «Variazioni  o  mancata  realizzazione  del
          programma». 
              Si riporta il testo degli  artt.  3  e  10  del  citato
          d.P.R. n.  142  del  2002,  come  modificati  dal  presente
          regolamento: 
                
              «Art. 3. Procedura valutativa. Ammissione al contributo
          a carico dello Stato. 
              1. (abrogato) 
              2. (abrogato) 
              3. (abrogato) 
              4. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci
          anni comprensiva di un periodo di  utilizzo/preammortamento
          della durata massima di due anni, con  scadenze  semestrali
          fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. 
              5. (abrogato) 
              6. (abrogato) 
              7. (abrogato) 
              8. (abrogato) 
              9. (abrogato) 
              10. (abrogato) 
              11. (abrogato) 
              12. (abrogato) 
              13. (abrogato) 
              14. (abrogato) 
              15. (abrogato)». 
              «Art.  10.(Disposizioni  finali  e   transitorie).   1.
          (abrogato) 
              2. Le  agevolazioni  di  credito  di  cui  al  presente
          regolamento sono riconosciute nel rispetto delle condizioni
          procedurali previste al paragrafo 3, dell'articolo  88  del
          Trattato istitutivo della Comunita' europea. 
              3. In  occasione  del  primo  avviso  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale ai sensi degli  articoli  6  e  7  della
          legge, le domande, presentate ai sensi dell'articolo 17 del
          decreto-legge 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,  e  non
          ammesse  alle  agevolazioni  di   credito   a   causa   del
          trasferimento degli stanziamenti residui al Fondo istituito
          ai  sensi  dell'articolo  5  della  legge,  possono  essere
          ripresentate con le modalita' e le procedure  indicate  nel
          presente regolamento. Possono essere ammessi al  contributo
          gli investimenti gia' realizzati nell'anno o nei  due  anni
          solari precedenti la data di presentazione  della  domanda,
          rispettivamente nel  caso  di  procedura  automatica  o  di
          procedura valutativa.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge
          24 dicembre 2003, n. 353 (Disposizioni urgenti  in  materia
          di tariffe postali agevolate  per  i  prodotti  editoriali)
          convertito  con  legge  27  febbraio  2004,  n.  46,   come
          modificato dal presente regolamento : 
              «Art.  1.  (Agevolazioni  tariffarie  postali  per   le
          spedizioni di prodotti editoriali). 1. A decorrere  dal  1°
          gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici
          iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
          e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe
          agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali.
          Le tariffe agevolate sono determinate,  anche  in  funzione
          del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con
          decreto del Ministro delle comunicazioni, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  applicando   la
          tariffa piu' bassa per le spedizioni di  stampe  periodiche
          la cui tiratura per singolo numero  non  superi  le  20.000
          copie.  Per  l'anno   2004,   l'entita'   dell'agevolazione
          tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto
          resta  quella  definita  dal  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni 13 novembre 2002. 
              2.  Accedono  altresi'  alle   tariffe   agevolate   le
          associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. 
              3. Ai fini dell'applicazione del presente  decreto  per
          associazioni ed  organizzazioni  senza  fini  di  lucro  si
          intendono  quelle  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.   460,   e   successive
          modificazioni, le organizzazioni  di  volontariato  di  cui
          alla  legge  11  agosto  1991,   n.   266,   e   successive
          modificazioni,   le    organizzazioni    non    governative
          riconosciute ai  sensi  dell'articolo  28  della  legge  26
          febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale
          di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed
          associazioni senza fini di lucro  aventi  scopi  religiosi,
          nonche' gli enti ecclesiastici,  le  associazioni  storiche
          operanti, per statuto, da  almeno  cinquanta  anni  per  la
          conoscenza, la difesa  e  la  valorizzazione  dell'ambiente
          naturale,  le   associazioni   riconosciute   a   carattere
          nazionale  aventi  per  oggetto  statutario,  da  piu'   di
          quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di  attivita'
          di  ricerca  oncologica  e  le  associazioni  dei  profughi
          istriani, fiumani e dalmati. 
              3-bis. (abrogato)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legge  1
          ottobre  2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in   materia
          economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale)
          convertito  con  legge  29  novembre  2007,  n.  222,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 10. (Disposizioni concernenti l'editoria). 1. Per
          i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, previsti
          dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8,  10  e
          11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
          applica una  riduzione  del  2  per  cento  del  contributo
          complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto  ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,  e
          successive   modificazioni.   Fermi   restando   i   limiti
          all'ammontare dei contributi, quali indicati  nell'articolo
          3  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e   successive
          modificazioni, tale contributo non puo'  comunque  superare
          il  costo  complessivo  sostenuto  dal  soggetto  nell'anno
          precedente    relativamente    alla    produzione,     alla
          distribuzione  ed  a  grafici,   poligrafici,   giornalisti
          professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori. 
              2. A decorrere dai contributi relativi  all'anno  2007,
          ai fini  della  corretta  applicazione  delle  disposizioni
          contenute nel comma 454  dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, e nel  comma  1246  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il  termine  per  la
          presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal
          diritto alla percezione dei contributi, indicato dal  comma
          461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,
          per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo
          3  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e   successive
          modificazioni, e' fissato al 30 settembre  successivo  alla
          scadenza  di  presentazione  della  relativa   domanda   di
          contributo. 
              3.   La   trasmissione    dell'intera    documentazione
          necessaria per la  valutazione  del  titolo  d'accesso,  la
          quantificazione del contributo e la sua  erogazione,  entro
          il termine di cui al comma 2,  per  i  contributi  relativi
          all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo  1  della
          legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  1246  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  per  gli  anni
          precedenti, costituisce onere nei  confronti  degli  aventi
          diritto, a pena di decadenza. 
              4. La regolarita' contributiva previdenziale,  relativa
          all'anno di riferimento dei contributi previsti  in  favore
          delle imprese editoriali, radiofoniche e  televisive,  deve
          essere conseguita entro il termine di cui  al  comma  2,  a
          pena di decadenza. Tale condizione si  intende  soddisfatta
          anche  quando  le  imprese  abbiano  pendente  un   ricorso
          giurisdizionale in  materia  di  contributi  previdenziali,
          ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei
          contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute. 
              5.  A  decorrere   dall'esercizio   finanziario   2008,
          l'importo della compensazione dovuta  alla  societa'  Poste
          italiane S.p.A. a fronte  dell'applicazione  delle  tariffe
          agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.
          353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2004, n. 46, e' ridotto del 7 per  cento  per  gli  importi
          annui  relativi  a   ciascuna   impresa   beneficiaria   di
          agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12  per  cento
          per  gli  importi  annui  relativi   a   ciascuna   impresa
          beneficiaria di agevolazioni  superiori  ad  1  milione  di
          euro. 
              6. La Societa'  Poste  Italiane  S.p.A.  e'  tenuta  ad
          applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di  cui
          al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei  confronti
          delle imprese interessate. 
              7. Ai fini dell'ammissione  alle  riduzioni  tariffarie
          applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai  sensi
          del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  46,  le
          pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di
          prodotti o servizi contraddistinti  da  proprio  marchio  o
          altro elemento distintivo sono equiparate  ai  giornali  di
          pubblicita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
          medesimo decreto-legge n. 353 del 2003. 
              8. (abrogato) 
              9. Per assicurare l'erogazione dei  contributi  diretti
          di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi  all'anno
          2006, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni  per
          l'esercizio finanziario 2007. 
              10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e'
          abrogato.».