Art. 14 
 
               Disposizioni in materia di informazione 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  Gestore  dei   servizi   energetici   (GSE)   realizza,
aggiornandolo sulla base dell'evoluzione normativa, in collaborazione
con   l'ENEA   per   quanto   riguarda   le   informazioni   relative
all'efficienza energetica, un portale informatico recante: 
    a) informazioni dettagliate  sugli  incentivi  nazionali  per  le
fonti rinnovabili per la produzione di energia  elettrica,  calore  e
freddo e sulle relative condizioni e modalita' di accesso; 
    b) informazioni sui benefici netti, sui costi  e  sull'efficienza
energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso  di  calore,
freddo ed elettricita' da fonti energetiche rinnovabili; 
    c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in
particolare  agli  urbanisti  e  agli  architetti,   di   considerare
adeguatamente  la  combinazione   ottimale   di   fonti   energetiche
rinnovabili,   tecnologie   ad   alta   efficienza   e   sistemi   di
teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di  pianificazione,
progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree  industriali  o
residenziali; 
    d) informazioni riguardanti  le  buone  pratiche  adottate  nelle
regioni, nelle provincie autonome e nelle province  per  lo  sviluppo
delle  energie  rinnovabili  e  per   promuovere   il   risparmio   e
l'efficienza energetica; 
    e)  informazioni   di   sintesi   in   merito   ai   procedimenti
autorizzativi adottati nelle regioni, nelle province autonome e nelle
province per l'installazione  degli  impianti  a  fonti  rinnovabili,
anche a seguito di quanto previsto  nelle  linee  guida  adottate  ai
sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387. 
  2. Il GSE, con le modalita' di cui all'articolo 27, comma 1,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, puo' stipulare accordi con le  autorita'
locali  e   regionali   per   elaborare   programmi   d'informazione,
sensibilizzazione, orientamento o formazione, al fine di informare  i
cittadini sui benefici e  sugli  aspetti  pratici  dello  sviluppo  e
dell'impiego di  energia  da  fonti  rinnovabili.  I  programmi  sono
coordinati con quelli svolti in attuazione del comma  1  e  riportati
nel portale informatico di cui al medesimo comma 1. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite
le condizioni  e  le  modalita'  con  le  quali  i  fornitori  o  gli
installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati alle attivita'
di cui all'articolo 15, commi 4 e 6, rendono disponibili agli  utenti
finali informazioni  sui  costi  e  sulle  prestazioni  dei  medesimi
impianti. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per l'articolo 12, comma 10, del decreto  legislativo
          29 dicembre 2003, n. 387, si veda nelle  note  all'articolo
          4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99, recante  Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia: 
              "Art. 27. (Misure per la sicurezza e  il  potenziamento
          del settore energetico) 
              1. Per lo  svolgimento  dei  servizi  specialistici  in
          campo energetico, le amministrazioni di cui  all'  articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito
          delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici
          Spa e alle societa' da esso  controllate.  Il  Gestore  dei
          servizi elettrici Spa e le  societa'  da  esso  controllate
          forniscono tale supporto secondo  modalita'  stabilite  con
          atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico  e,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, adeguano lo statuto societario."