Art. 22 
 
                      Servizi di consultazione 
 
  1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52  e  56  del  codice
dell'amministrazione digitale, l'accesso ai servizi di  consultazione
delle informazioni rese disponibili  dal  dominio  giustizia  avviene
tramite un  punto  di  accesso  o  tramite  il  portale  dei  servizi
telematici,  nel  rispetto  dei  requisiti  di   sicurezza   di   cui
all'articolo 26. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo degli articoli 50, 52  e  56  del
          citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art  50  (Disponibilita'  dei  dati  delle   pubbliche
          amministrazioni).   -   1.   I   dati    delle    pubbliche
          amministrazioni sono formati,  raccolti,  conservati,  resi
          disponibili  e  accessibili  con  l'uso  delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione che  ne  consentano
          la fruizione e  riutilizzazione,  alle  condizioni  fissate
          dall'ordinamento,   da   parte   delle   altre    pubbliche
          amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti  alla
          conoscibilita'  dei  dati  previsti  dalle  leggi   e   dai
          regolamenti, le norme in materia  di  protezione  dei  dati
          personali ed il rispetto  della  normativa  comunitaria  in
          materia  di  riutilizzo  delle  informazioni  del   settore
          pubblico. 
              2.   Qualunque   dato   trattato   da   una    pubblica
          amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma
          6, salvi i casi previsti dall'articolo  24  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e  nel  rispetto  della  normativa  in
          materia  di  protezione  dei  dati   personali,   e'   reso
          accessibile e fruibile alle  altre  amministrazioni  quando
          l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo  svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
          senza  oneri  a  carico  di  quest'ultima,  salvo  per   la
          prestazione di elaborazioni aggiuntive; e'  fatto  comunque
          salvo il disposto dell'articolo 43, comma  4,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              3. Al fine  di  rendere  possibile  l'utilizzo  in  via
          telematica dei dati  di  una  pubblica  amministrazione  da
          parte dei  sistemi  informatici  di  altre  amministrazioni
          l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
          eroga i servizi informatici allo scopo  necessari,  secondo
          le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
          cui al presente decreto.». 
              «Art. 52(Accesso telematico e riutilizzazione dei  dati
          e  documenti  delle  pubbliche   amministrazioni).   -   1.
          L'accesso telematico a dati, documenti  e  procedimenti  e'
          disciplinato dalle  pubbliche  amministrazioni  secondo  le
          disposizioni del  presente  codice  e  nel  rispetto  delle
          disposizioni di  legge  e  di  regolamento  in  materia  di
          protezione dei dati  personali,  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, di tutela  del  segreto  e  di  divieto  di
          divulgazione. I regolamenti  che  disciplinano  l'esercizio
          del diritto di accesso sono  pubblicati  su  siti  pubblici
          accessibili per via telematica. 
              1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni,  al   fine   di
          valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui  sono
          titolari,  promuovono  progetti  di   elaborazione   e   di
          diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti
          di finanza di progetto, assicurando: 
                a) il rispetto di quanto previsto dall'art. 54, comma
          3; 
                b) la pubblicazione  dei  dati  e  dei  documenti  in
          formati aperti di cui all'art. 68, commi 3 e 4.». 
              «Art. 56 (Dati identificativi delle questioni  pendenti
          dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e  grado).
          - 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
          al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili
          a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema
          informativo  interno  e  sul   sito   istituzionale   delle
          autorita' emananti. 
              2.  Le  sentenze  e  le  altre  decisioni  del  giudice
          amministrativo  e  contabile,   rese   pubbliche   mediante
          deposito in segreteria, sono contestualmente  inserite  nel
          sistema  informativo  interno  e  sul  sito  istituzionale,
          osservando le cautele previste dalla normativa  in  materia
          di tutela dei dati personali. 
              2-bis. I dati identificativi delle questioni  pendenti,
          le sentenze e le altre decisioni depositate in  cancelleria
          o segreteria dell'autorita' giudiziaria di  ogni  ordine  e
          grado sono, comunque, rese accessibili ai  sensi  dell'art.
          51 del codice in materia di protezione dei  dati  personali
          approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».