Art. 23 
 
                          Punto di accesso 
 
  1. Il punto di accesso  puo'  essere  attivato  esclusivamente  dai
soggetti indicati dai commi 6 e 7. 
  2. Il punto di accesso fornisce un'adeguata qualita'  dei  servizi,
dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a  garantire
la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici  di  cui
all'articolo 26. 
  3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi  di  formazione  e
assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici. 
  4. La violazione da parte del gestore di un punto  di  accesso  dei
livelli  di  sicurezza  e  di  servizio   comporta   la   sospensione
dell'autorizzazione ad erogare i servizi fino al ripristino  di  tali
livelli. 
  5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a
campione,  per  verificare   l'attuazione   delle   prescrizioni   di
sicurezza. 
  6. Possono gestire uno o piu' punti di accesso: 
    a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli
nazionali professionali, limitatamente ai propri iscritti; 
    b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato  da  uno  o  piu'
consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del
consiglio delegante; 
    c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai  propri
iscritti; 
    d)  l'Avvocatura  dello  Stato,  le  amministrazioni  statali   o
equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente  ai  loro  iscritti  e
dipendenti; 
    e) le Regioni, le citta' metropolitane, le provincie ed i Comuni,
o enti consorziati tra gli stessi. 
    f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte  nel  relativo
registro. 
  7. I punti di accesso possono essere altresi' gestiti  da  societa'
di capitali in possesso di un capitale  sociale  interamente  versato
non inferiore a un milione di euro.