Art. 25 
 
        Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso 
 
  1. Il soggetto che intende costituire un punto di  accesso  inoltra
domanda di iscrizione  nell'elenco  pubblico  dei  punti  di  accesso
secondo il modello e con le modalita' stabilite dal responsabile  per
i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con
apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda  entro  trenta
giorni, con provvedimento motivato,  anche  sulla  base  di  apposite
verifiche,    effettuabili     anche     da     personale     esterno
all'Amministrazione, da questa  delegato,  con  costi  a  carico  del
richiedente. 
  3. Con il provvedimento di cui  al  comma  2,  il  Ministero  della
giustizia delega la responsabilita' del processo  di  identificazione
dei soggetti abilitati esterni al  punto  di  accesso.  Il  Ministero
della giustizia puo' delegare  la  responsabilita'  del  processo  di
identificazione degli  utenti  privati  agli  enti  pubblici  di  cui
all'articolo 23, comma 6, lettera e). 
  4. Il Ministero della giustizia puo' verificare l'adempimento degli
obblighi assunti da parte del gestore del punto di accesso di propria
iniziativa oppure su segnalazione. In caso di violazione si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3.