Art. 26 
 
                       Requisiti di sicurezza 
 
  1. L'accesso ai servizi di consultazione  delle  informazioni  rese
disponibili dal dominio giustizia  avviene  mediante  identificazione
sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Il punto di accesso stabilisce la connessione con il portale dei
servizi  telematici  mediante  un  collegamento  sicuro   con   mutua
autenticazione secondo le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  3. A seguito dell'identificazione viene in ogni caso  trasmesso  al
gestore dei servizi telematici il codice  fiscale  del  soggetto  che
effettua l'accesso. 
  4. I  punti  di  accesso  garantiscono  un'adeguata  sicurezza  del
sistema con le modalita' tecniche specificate in  un  apposito  piano
depositato unitamente all'istanza di cui all'articolo 25, a  pena  di
inammissibilita' della stessa.