Art. 27 
 
                   Visibilita' delle informazioni 
 
  1. Ad eccezione della fase  di  cui  all'articolo  19,  il  dominio
giustizia consente  al  soggetto  abilitato  esterno  l'accesso  alle
informazioni contenute nei  fascicoli  dei  procedimenti  in  cui  e'
costituito o svolge  attivita'  di  esperto  o  ausiliario.  L'utente
privato  accede  alle  informazioni  contenute  nei   fascicoli   dei
procedimenti  in  cui  e'  parte  mediante  il  portale  dei  servizi
telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e)
ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso. 
  2. E' sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie  per
la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da  garantire
la  riservatezza  dei  nomi  delle  parti  e  limitatamente  ai  dati
identificativi del procedimento. 
  3. In caso di delega, rilasciata ai  sensi  dell'articolo  9  regio
decreto legge  27  novembre  1933,  n.  1578,  il  dominio  giustizia
consente l'accesso alle  informazioni  contenute  nei  fascicoli  dei
procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a  cura
di parte, di copia della delega stessa al  responsabile  dell'ufficio
giudiziario, che provvede ai conseguenti  adempimenti.  L'accesso  e'
consentito fino alla comunicazione della revoca della delega. 
  4. La delega, sottoscritta con firma  digitale,  e'  rilasciata  in
conformita' alle specifiche di strutturazione di cui all'articolo 35,
comma 4. 
  5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai  servizi  di
consultazione   nel   limite   dell'incarico   ricevuto    e    della
autorizzazione concessa dal giudice. 
  6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i  procuratori
dello Stato accedono alle informazioni contenute  nei  fascicoli  dei
procedimenti in cui e' parte  una  pubblica  amministrazione  la  cui
difesa in  giudizio  e'  stata  assunta  dal  soggetto  che  effettua
l'accesso. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'art.  9  del  Regio  decreto
          legge  27  novembre  1933,  n.  1578   (Ordinamento   delle
          professioni di avvocato e procuratore.): 
              «Art.  9  -  Con  atto  ricevuto  dal  cancelliere  del
          Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in  copia
          al Consiglio dell'ordine, il procuratore puo', sotto la sua
          responsabilita', procedere alla  nomina  di  sostituti,  in
          numero non superiore a  tre,  fra  i  procuratori  compresi
          nell'albo in cui egli trovasi iscritto. 
              Il  sostituto  rappresenta  a  tutti  gli  effetti   il
          procuratore che lo ha nominato. 
              Il   procuratore   puo'    anche,    sotto    la    sua
          responsabilita',   farsi   rappresentare   da   un    altro
          procuratore  esercente  presso  uno  dei  Tribunali   della
          circoscrizione della Corte d'appello e sezioni  distaccate.
          L'incarico e' dato di volta in  volta  per  iscritto  negli
          atti della causa o con dichiarazione separata. 
              Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza puo'
          essere conferita ad un praticante procuratore.».