Art. 28 
 
 Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati 
 
  1. L'accesso ai  servizi  di  consultazione  resi  disponibili  dal
dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto  di
accesso autorizzato o  presso  il  portale  dei  servizi  telematici,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34,
comma 1. 
  2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della  giustizia  le
informazioni relative ad  i  propri  utenti  registrati,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1.