Art. 16 
 
 
             Procedure di valutazione della conformita' 
 
  1. Prima di immettere un giocattolo  sul  mercato,  allo  scopo  di
dimostrare che il giocattolo  e'  conforme  ai  requisiti  prescritti
dall'articolo 9  e  dall'allegato  II,  i  fabbricanti  applicano  le
procedure di valutazione della conformita' di cui ai commi 2 e 3. 
  2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme  armonizzate  i
cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti  di  sicurezza  del
giocattolo, segue la procedura di controllo interno della  produzione
di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. 
  3. Il giocattolo e'  sottoposto  ad  esame  CE  del  tipo,  di  cui
all'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformita' al tipo
prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE
nei seguenti casi: 
    a) qualora non esistano  norme  armonizzate,  i  cui  riferimenti
siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,
riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo; 
    b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla  lettera  a),
ma il fabbricante non le ha applicate  o  le  ha  applicate  solo  in
parte; 
    c) quando una o piu' norme armonizzate di  cui  alla  lettera  a)
sono state pubblicate con una limitazione; 
    d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione,
la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso
alla verifica  di  parti  terze,  cosi'  come  individuate  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 1. 
 
          Note all'art. 16: 
              Per i riferimenti della decisione 768/2008/CE si vedano
          le note alle premesse.