Art. 16
Procedure di valutazione della conformita'
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di
dimostrare che il giocattolo e' conforme ai requisiti prescritti
dall'articolo 9 e dall'allegato II, i fabbricanti applicano le
procedure di valutazione della conformita' di cui ai commi 2 e 3.
2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i
cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del
giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione
di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.
3. Il giocattolo e' sottoposto ad esame CE del tipo, di cui
all'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformita' al tipo
prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE
nei seguenti casi:
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti
siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a),
ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in
parte;
c) quando una o piu' norme armonizzate di cui alla lettera a)
sono state pubblicate con una limitazione;
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione,
la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso
alla verifica di parti terze, cosi' come individuate ai sensi
dell'articolo 19, comma 1.
Note all'art. 16:
Per i riferimenti della decisione 768/2008/CE si vedano
le note alle premesse.