Art. 17 
 
 
                          Esame CE del tipo 
 
  1. La richiesta di esame CE del tipo, l'esecuzione dell'esame e  il
rilascio  dell'attestato  d'esame  CE  del   tipo   sono   effettuati
conformemente alle procedure di cui  al  modulo  B  dell'allegato  II
della decisione n. 768/2008/CE. L'esame CE  del  tipo  e'  effettuato
secondo le modalita' specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di
tale modulo B. In aggiunta  a  tali  disposizioni  sono  applicati  i
requisiti di cui ai commi da 2 a 6. 
  2. La richiesta di esame CE del tipo include  una  descrizione  del
giocattolo  e  l'indicazione  del  luogo  di  fabbricazione,  incluso
l'indirizzo. 
  3. Quando un organismo di valutazione della conformita'  notificato
conformemente al capo V del presente decreto effettua l'esame CE  del
tipo valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli che il
giocattolo  puo'  presentare  effettuata   dal   fabbricante   stesso
conformemente all'articolo 15. 
  4. Il certificato d'esame CE del tipo include un  riferimento  alla
direttiva 2009/48/CE, un'immagine a colori e una  descrizione  chiara
del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonche'  l'elenco  delle
prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova. 
  5. Il certificato d'esame CE  del  tipo  e'  rivisto  in  qualsiasi
momento se ne presenti  la  necessita',  in  particolare  qualora  si
verifichino modifiche nel processo di  fabbricazione,  nelle  materie
prime o nei componenti del giocattolo, e in  ogni  caso  ogni  cinque
anni. Il  certificato  di  esame  CE  del  tipo  e'  revocato  se  il
giocattolo non e' conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9  e
dall'allegato II. 
  6. La documentazione tecnica e  la  corrispondenza  riguardanti  le
procedure di esame CE del tipo sono redatti in una  lingua  ufficiale
dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo  notificato  o  in
una lingua accettata da quest'ultimo. 
 
          Note all'art. 17: 
              Per i riferimenti della decisione 768/2008/CE  e  della
          direttiva 2009/48/CE si vedano le note alle premesse.