Art. 17
Esame CE del tipo
1. La richiesta di esame CE del tipo, l'esecuzione dell'esame e il
rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono effettuati
conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II
della decisione n. 768/2008/CE. L'esame CE del tipo e' effettuato
secondo le modalita' specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di
tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni sono applicati i
requisiti di cui ai commi da 2 a 6.
2. La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del
giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso
l'indirizzo.
3. Quando un organismo di valutazione della conformita' notificato
conformemente al capo V del presente decreto effettua l'esame CE del
tipo valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli che il
giocattolo puo' presentare effettuata dal fabbricante stesso
conformemente all'articolo 15.
4. Il certificato d'esame CE del tipo include un riferimento alla
direttiva 2009/48/CE, un'immagine a colori e una descrizione chiara
del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonche' l'elenco delle
prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.
5. Il certificato d'esame CE del tipo e' rivisto in qualsiasi
momento se ne presenti la necessita', in particolare qualora si
verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie
prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque
anni. Il certificato di esame CE del tipo e' revocato se il
giocattolo non e' conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e
dall'allegato II.
6. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le
procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale
dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato o in
una lingua accettata da quest'ultimo.
Note all'art. 17:
Per i riferimenti della decisione 768/2008/CE e della
direttiva 2009/48/CE si vedano le note alle premesse.