Art. 18
Documentazione del prodotto
1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2,
contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti
utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita' del
giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. Essa
contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, la
documentazione tecnica e' redatta in una delle lingue ufficiali della
Comunita'.
3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorita' di
vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle
parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in
inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione
tecnica o la traduzione di parti di essa dall'autorita' di vigilanza
del mercato, questa puo' fissare un termine pari a trenta giorni, a
meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza piu'
breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui
ai commi 1, 2 e 3, l'autorita' di vigilanza del mercato puo'
richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una
prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo
notificato per verificare la conformita' alle norme armonizzate e ai
requisiti essenziali di sicurezza.