Art. 24 Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini 1. L'ufficio consolare puo' concedere sussidi ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilita' fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri. 2. Limitate erogazioni in danaro possono, altresi', essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versano in stato di occasionale grave necessita' non altrimenti fronteggiabile. In tal caso l'interessato e' tenuto a firmare una promessa di restituzione, cui e' attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile. L'autorita' consolare trasmette al Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile. 3. Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalita' di cui al comma 2, puo' fornire i mezzi per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio piu' appropriata e meno onerosa per l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'articolo 197 del codice della navigazione. 4. Il Ministero competente in materia, in conformita' all'articolo 363, terzo comma, del codice della navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio in favore della gente di mare.
Note all'art. 24: - Il testo degli artt. 474 e 475 del codice di procedura civile e' il seguente: «Art. 474 (Titolo esecutivo). - L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.». «Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva). - Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale e' spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana- In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».». - Il testo dell'art. 197 del codice della navigazione e' il seguente: «Art. 197(Rimpatrio di cittadini italiani). - Nelle localita' estere ove non risieda una autorita' consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati. Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorita' consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalita' relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.». - Il testo del terzo comma dell'art. 363 del codice della navigazione e' il seguente: «Art. 363 (Obbligo del rimpatrio dell'arruolato). - (omissis) Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio e' eseguito a cura dell'autorita' marittima o consolare. L'autorita' marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.».