Art. 24 
 
 
       Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini 
 
  1. L'ufficio consolare puo'  concedere  sussidi  ai  cittadini  che
versano in  stato  di  indigenza,  nei  limiti  delle  disponibilita'
fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri. 
  2.  Limitate  erogazioni  in  danaro  possono,   altresi',   essere
eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a  cittadini
che versano in stato di occasionale grave necessita'  non  altrimenti
fronteggiabile. In tal caso l'interessato e'  tenuto  a  firmare  una
promessa di restituzione,  cui  e'  attribuita  efficacia  di  titolo
esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura  civile.
L'autorita' consolare trasmette  al  Ministero  degli  affari  esteri
copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma  esecutiva
a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile. 
  3. Il capo dell'ufficio consolare,  nei  casi  e  con  l'osservanza
delle condizioni e modalita' di cui al comma 2, puo' fornire i  mezzi
per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio piu' appropriata e
meno onerosa per l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai  poteri
di cui all'articolo 197 del codice della navigazione. 
  4. Il Ministero competente in materia, in conformita'  all'articolo
363, terzo comma, del codice della navigazione, emette ingiunzione  a
carico dell'armatore per il  rimborso  delle  spese  sostenute  dallo
Stato per il rimpatrio in favore della gente di mare. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il  testo  degli  artt.  474  e  475  del  codice  di
          procedura civile e' il seguente: 
              «Art. 474 (Titolo esecutivo).  -  L'esecuzione  forzata
          non puo' avere luogo che in virtu' di un  titolo  esecutivo
          per un diritto certo, liquido ed esigibile. 
              Sono titoli esecutivi: 
              1) le sentenze, i provvedimenti e  gli  altri  atti  ai
          quali  la   legge   attribuisce   espressamente   efficacia
          esecutiva; 
              2) le scritture private autenticate, relativamente alle
          obbligazioni di somme  di  denaro  in  esse  contenute,  le
          cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai  quali  la
          legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 
              3) gli atti ricevuti da  notaio  o  da  altro  pubblico
          ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. 
              L'esecuzione forzata per consegna o rilascio  non  puo'
          aver luogo che in virtu' dei titoli  esecutivi  di  cui  ai
          numeri  1)  e  3)  del  secondo  comma.  Il  precetto  deve
          contenere trascrizione integrale,  ai  sensi  dell'articolo
          480, secondo comma, delle scritture private autenticate  di
          cui al numero 2) del secondo comma.». 
              «Art.  475  (Spedizione  in  forma  esecutiva).  -   Le
          sentenze   e   gli   altri   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria e gli  atti  ricevuti  da  notaio  o  da  altro
          pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione
          forzata, debbono essere  muniti  della  formula  esecutiva,
          salvo che la legge disponga altrimenti. 
              La spedizione del titolo in forma esecutiva puo'  farsi
          soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato  il
          provvedimento  o  stipulata  l'obbligazione,  o   ai   suoi
          successori, con indicazione in  calce  della  persona  alla
          quale e' spedita. 
              La   spedizione    in    forma    esecutiva    consiste
          nell'intestazione  «Repubblica  italiana-  In  nome   della
          legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio
          o altro pubblico ufficiale, sull'originale o  sulla  copia,
          della seguente formula: 
              «Comandiamo a tutti gli  ufficiali  giudiziari  che  ne
          siano  richiesti  e  a  chiunque  spetti,  di   mettere   a
          esecuzione il presente titolo,  al  pubblico  ministero  di
          darvi assistenza, e  a  tutti  gli  ufficiali  della  forza
          pubblica  di  concorrervi,  quando  ne   siano   legalmente
          richiesti».». 
              - Il testo dell'art. 197 del codice  della  navigazione
          e' il seguente: 
              «Art. 197(Rimpatrio di  cittadini  italiani).  -  Nelle
          localita' estere ove non risieda una autorita' consolare il
          comandante  della  nave  deve  dare  ricovero  a  bordo   e
          rimpatriare  i  marittimi  italiani   che   si   trovassero
          abbandonati. 
              Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino  o
          suddito  italiano  che  per  qualsiasi  motivo  l'autorita'
          consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare. 
              Il regolamento  stabilisce  i  limiti  e  le  modalita'
          relative al ricovero ed  al  rimpatrio,  anche  per  quanto
          concerne il rimborso  delle  spese  di  mantenimento  e  di
          trasporto.». 
              - Il testo del terzo comma  dell'art.  363  del  codice
          della navigazione e' il seguente: 
              «Art. 363 (Obbligo  del  rimpatrio  dell'arruolato).  -
          (omissis) 
              Qualora  l'armatore  non  provveda,  il  rimpatrio   e'
          eseguito  a  cura  dell'autorita'  marittima  o  consolare.
          L'autorita'   marittima   emette   ingiunzione   a   carico
          dell'armatore per il rimborso delle spese  sostenute  dallo
          Stato.».