Art. 26 
 
 
  Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali 
 
  1.  Quando  circostanze  eccezionali  impongono  di  provvedere  al
rimpatrio urgente di cittadini,  o  comunque  al  loro  trasferimento
altrove,  e  se  il  disposto  dell'articolo  197  del  codice  della
navigazione  non  risulta   adeguato   alle   necessita',   il   capo
dell'ufficio  consolare  puo'  disporre,  su  istruzioni  o  di   sua
iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili
o di aeromobili civili nazionali. 
  2.  Nei  casi  eccezionali  in   cui   e'   necessario   provvedere
all'evacuazione  dei  cittadini,  l'ufficio   consolare   sovrintende
all'organizzazione delle operazioni in base  ai  piani  di  emergenza
all'uopo predisposti. Esso  assume  tutte  le  iniziative  necessarie
anche sulla base delle istruzioni del Ministero degli affari  esteri,
che si avvale eventualmente del concorso  di  altre  Amministrazioni.
L'evacuazione e' coordinata, laddove  possibile,  con  le  iniziative
adottate dalle autorita' diplomatiche o consolari degli Stati  Membri
dell'Unione europea e dei Paesi alleati. 
  3.  L'ufficio  consolare  comunica  col   mezzo   piu'   celere   i
provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed agli altri
Ministeri eventualmente competenti. Alle requisizioni  effettuate  ai
sensi del comma 1 si applicano, per quanto concerne le indennita',  i
criteri di cui al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  197  del   codice   della
          navigazione si vedano le note all'art. 24. 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66 si vedano le note alle premesse.