Art. 26 Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali 1. Quando circostanze eccezionali impongono di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'articolo 197 del codice della navigazione non risulta adeguato alle necessita', il capo dell'ufficio consolare puo' disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali. 2. Nei casi eccezionali in cui e' necessario provvedere all'evacuazione dei cittadini, l'ufficio consolare sovrintende all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza all'uopo predisposti. Esso assume tutte le iniziative necessarie anche sulla base delle istruzioni del Ministero degli affari esteri, che si avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni. L'evacuazione e' coordinata, laddove possibile, con le iniziative adottate dalle autorita' diplomatiche o consolari degli Stati Membri dell'Unione europea e dei Paesi alleati. 3. L'ufficio consolare comunica col mezzo piu' celere i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed agli altri Ministeri eventualmente competenti. Alle requisizioni effettuate ai sensi del comma 1 si applicano, per quanto concerne le indennita', i criteri di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
Note all'art. 26: - Per il testo dell'art. 197 del codice della navigazione si vedano le note all'art. 24. - Per i riferimenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si vedano le note alle premesse.