Art. 25 
 
 
                               Oggetto 
 
   1.  Il  presente  capo  e'  diretto  a  disciplinare  a  decorrere
dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei  fabbisogni
standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al
fine di assicurare un graduale e definitivo superamento  dei  criteri
di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della  citata
legge n. 662 del 1996, cosi' come integrati da quanto previsto  dagli
Accordi tra Stato e regioni in materia sanitaria. 
  2.  Il  fabbisogno  sanitario  standard,   determinato   ai   sensi
dell'articolo 26, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e
degli obblighi assunti dall'Italia in sede  comunitaria,  costituisce
l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli  essenziali
di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza. 
  3. I costi e i fabbisogni sanitari standard determinati secondo  le
modalita' stabilite dal presente Capo  costituiscono  il  riferimento
cui   rapportare   progressivamente   nella   fase   transitoria,   e
successivamente a regime,  il  finanziamento  integrale  della  spesa
sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei  vincoli
di finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo del comma 34  dell'art.  1  della
          gia' citata legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
              «34.  Ai  fini   della   determinazione   della   quota
          capitaria, in sede  di  ripartizione  del  Fondo  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'art.  12,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  (12),  e  successive
          modificazioni,  il  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai
          seguenti elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei
          consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di  mortalita'
          della  popolazione,  indicatori  relativi   a   particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al fine di  definire
          i-bisogni   sanitari   delle    regioni    ed    indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  vincolare
          quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
          specifici obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  con
          priorita'  per  i  progetti  sulla  tutela   della   salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e
          in particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie.
          Nell'ambito  della  prevenzione  delle  malattie  infettive
          nell'infanzia   le   regioni,   nell'ambito   delle    loro
          disponibilita' finanziarie, devono concedere  gratuitamente
          i  vaccini  per  le  vaccinazioni  non  obbligatorie  quali
          antimorbillosa,      antirosolia,      antiparotite       e
          antihaemophulius influenza e tipo B quando  queste  vengono
          richieste dai genitori con  prescrizione  medica.  Di  tale
          norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
          residenti sul territorio nazionale».