Art. 27 
 
 
    Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali 
 
   1.  Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  con  la  conferenza
Stato-Regioni  sentita  la  struttura  tecnica  di  supporto  di  cui
all'articolo  3  dell'intesa  Stato-Regioni  del  3  dicembre   2009,
determina  annualmente,  sulla  base  della  procedura  definita  nel
presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali. 
  2. Per la  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard
regionali si fa riferimento agli elementi  informativi  presenti  nel
Nuovo  sistema  informativo  sanitario  (NSIS)  del  Ministero  della
salute. 
  3. Ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  dell'intesa
Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio  2010-2012  del  3
dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti
dal  decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   di
individuazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  in   ambito
sanitario  del  29  novembre  2001,  costituiscono  indicatori  della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo  fiscale  i
seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria: 
    a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in  ambiente
di vita e di lavoro; 
    b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; 
    c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 
  4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto
ordinario, cumulativamente pari al livello del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard, e' determinato, in fase di prima  applicazione  a
decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i  valori  di
costo rilevati  nelle  regioni  di  riferimento.  In  sede  di  prima
applicazione e' stabilito il procedimento  di  cui  ai  commi  dal  5
all'11. 
  5.  Sono  regioni  di  riferimento  le   tre   regioni,   tra   cui
obbligatoriamente la prima, che siano state scelte  dalla  Conferenza
Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  in  condizione  di
equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate  a  piano  di
rientro e  risultando  adempienti,  come  verificato  dal  Tavolo  di
verifica  degli  adempimenti  regionali  di   cui   all'articolo   12
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria  del  23  marzo  2005,
sono individuate in base a criteri di qualita' dei  servizi  erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni,
sentita la struttura  tecnica  di  supporto  di  cui  all'articolo  3
dell'intesa Stato-Regioni del  3  dicembre  2009,  sulla  base  degli
indicatori di cui agli allegati 1, 2 e  3  dell'intesa  Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009.  A  tale  scopo  si  considerano  in  equilibrio
economico  le  regioni  che  garantiscono  l'erogazione  dei  livelli
essenziali  di  assistenza  in  condizioni   di   efficienza   e   di
appropriatezza con  le  risorse  ordinarie  stabilite  dalla  vigente
legislazione a livello nazionale, ivi  comprese  le  entrate  proprie
regionali effettive. Nella individuazione  delle  regioni  si  dovra'
tenere conto dell'esigenza di  garantire  una  rappresentativita'  in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al  sud,  con
almeno una regione di piccola dimensione geografica. 
  6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno
dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza
distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard e'
dato, per ciascuno dei tre  macrolivelli  di  assistenza  erogati  in
condizione di efficienza ed  appropriatezza  dalla  media  pro-capite
pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal  fine
il  livello  della  spesa  delle  tre  macroaree  delle  regioni   di
riferimento: 
    a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al netto della
mobilita' attiva extraregionale; 
    b) e' depurato della quota di  spesa  finanziata  dalle  maggiori
entrate proprie rispetto alle entrate  proprie  considerate  ai  fini
della determinazione del finanziamento  nazionale.  La  riduzione  e'
operata proporzionalmente sulle tre macroaree; 
    c) e' depurato della quota  di  spesa  che  finanzia  livelli  di
assistenza superiori ai livelli essenziali; 
    d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano  copertura
ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio  sanitario
nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica; 
    e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa  popolazione
pesata regionale. 
  7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate  sulla  base
dei risultati relativi al secondo esercizio precedente  a  quello  di
riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi  per  classi  di
eta'  considerati  ai  fini  della  determinazione   del   fabbisogno
sanitario relativi  al  secondo  esercizio  precedente  a  quello  di
riferimento. 
  8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato dalle risorse
corrispondenti al valore percentuale come determinato  in  attuazione
di quanto indicato al  comma  6,  rispetto  al  fabbisogno  sanitario
nazionale standard. 
  9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del  comma
8,  e'  annualmente  applicato  al  fabbisogno   sanitario   standard
nazionale definito ai sensi dell'articolo 26. 
  10. La  quota  percentuale  assicurata  alla  migliore  regione  di
riferimento non puo' essere inferiore  alla  quota  percentuale  gia'
assegnata alla stessa, in sede  di  riparto,  l'anno  precedente,  al
netto delle variazioni di popolazione. 
  11. Al fine  di  realizzare  il  processo  di  convergenza  di  cui
all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge  n.  42  del
2009, la convergenza ai valori percentuali determinati  ai  sensi  di
quanto stabilito dal presente  articolo  avviene  in  un  periodo  di
cinque anni secondo criteri definiti con le modalita' di cui al comma
1. 
  12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al
comma 5, si trovi  nella  condizione  di  equilibrio  economico  come
definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque,
le regioni di riferimento sono individuate anche  tenendo  conto  del
miglior risultato  economico  registrato  nell'anno  di  riferimento,
depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe
stata necessaria a garantire 1'equilibrio ed escludendo  comunque  le
regioni soggette a piano di rientro. 
  13. Resta  in  ogni  caso  fermo  per  le  regioni  l'obiettivo  di
adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite  in
sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3. 
  14.  Eventuali  risparmi  nella  gestione  del  servizio  sanitario
nazionale effettuati dalle  regioni  rimangono  nella  disponibilita'
delle regioni stesse. 
 
          Note all'art. 27: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 dell'Intesa ai  sensi
          dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131  -
          Art. 79, comma 1bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n.  133,  come  modificato  dall'art.  22,  comma  1,
          lettera a),  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
          convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
          1, della legge 3 agosto 2009, n. 102 del 3 dicembre 2009: 
              «Art.  3  (Organismi  di  monitoraggio).  -   1.   Sono
          confermate le funzioni, previste dall'ordinamento  vigente,
          del Tavolo di verifica degli  adempimenti  e  del  Comitato
          permanente  per  la  verifica  dei  Livelli  essenziali  di
          assistenza di cui rispettivamente  agli  articoli  12  e  9
          dell'Intesa del 23 marzo 2005, in materia  delle  verifiche
          trimestrali  e  annuali  degli  adempimenti   regionali   e
          dell'attuazione dei Piani di rientro. 
              2. Per lo svolgimento dei compiti di  cui  all'art.  2,
          comma 1, all'art. 4,  comma  2,  all'art.  13,  comma  4  e
          all'art. 14, comma 2, e' istituita, quale struttura tecnica
          di supporto della Conferenza  Stato-Regioni,  la  Struttura
          tecnica  di  monitoraggio  paritetica,  come   di   seguito
          composta: 
                a) sei rappresentanti del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, del Ministero del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali e del Dipartimento per  gli  Affari
          regionali; 
                b) sei rappresentanti delle regioni  di  cui  tre  di
          competenza di tipo economico e tre di competenza sanitaria; 
                c)   un   rappresentante   della   Segreteria   della
          Conferenza  delle  Regioni  e  Province  autonome   ed   un
          rappresentante   della    Segreteria    della    Conferenza
          Stato-Regioni. 
              3.  Le  designazione  dei  componenti  della  Struttura
          tecnica  di  monitoraggio  sono  acquisite   in   sede   di
          Conferenza Stato-Regioni. 
              4. La Struttura tecnica di monitoraggio  e'  presieduta
          da un ulteriore componente, scelto d'intesa fra lo Stato  e
          le Regioni e si avvale per  lo  svolgimento  delle  proprie
          funzioni del supporto dell'AGENAS  e  dell'AIFA.  I  tavoli
          tecnici  di  cui  al  presente  articolo   si   dotano   di
          regolamenti  che  ne  disciplinano  il  funzionamento   dei
          lavori, sulla base di criteri di trasparenza e di simmetria
          informativa.   L'attivita'   ed   il   funzionamento   sono
          disciplinati da regolamenti approvati in sede di Conferenza
          Stato Regioni. Per i tavoli di cui al comma 1 i regolamenti
          si applicano a decorrere dalle verifiche degli  adempimenti
          di   competenza    dell'esercizio    2010;    nelle    more
          dell'approvazione  dei  nuovi  regolamenti  continuano   ad
          applicarsi quelli vigenti.». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  2  della
          gia' citata Intesa del 3 dicembre 2009: 
              «2.   Costituiscono   indicatori   di   efficienza   ed
          appropriatezza le seguenti grandezze: 
                a)  indicatori  del  rispetto  della   programmazione
          nazionale (allegato 1); 
                b) indicatori sui costi medi (allegato 2); 
                c)  standard  dei  posti  letto   ospedalieri,   come
          definito  dalla  vigente  legislazione  e  dalla   presente
          Intesa; 
                d) standard del tasso di ospedalizzazione; 
                e) standard del costo  del  personale:  si  considera
          anomala una spesa di personale,  con  oneri  a  carico  del
          Servizio sanitario  nazionale  (e  quindi  inclusiva  degli
          oneri del personale a tempo  indeterminato,  con  forme  di
          lavoro flessibile e del personale  interinale),  di  valore
          medio pro-capite (calcolato  sulle  unita'  di  personale),
          superiore al  valore  medio  delle  regioni  in  equilibrio
          economico e  che  garantiscano  l'erogazione  dei  LEA  con
          adeguati standard di  appropriatezza,  di  efficacia  e  di
          efficienza ; 
                f) standard della numerosita' del personale: 
                  1) con riferimento agli ospedali pubblici  (aziende
          e presidi a gestione  diretta),  si  considera  anomala  la
          presenza di un numero medio  di  unita'  di  personale  per
          posto letto superiore  al  numero  medio  registrato  dalle
          regioni  in  equilibrio  economico   e   che   garantiscano
          l'erogazione   dei   LEA   con   adeguati    standard    di
          appropriatezza, di efficacia e di efficienza; 
                  2)  con  riferimento  alle  aziende  sanitarie   si
          considera anomala la presenza di un numero medio di  unita'
          di personale per unita' di popolazione assistita  superiore
          al numero medio, corretto per  il  rapporto  tra  erogatori
          pubblici e privati accreditati, registrato dalle regioni in
          equilibrio economico e che  garantiscano  l'erogazione  dei
          LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e
          di efficienza; 
                g) standard di struttura:  si  considera  anomala  la
          presenza sul territorio di  ospedali  pubblici  con  numero
          medio di posti letto inferiore al numero  medio  registrato
          dalle regioni  in  equilibrio  economico  economico  e  che
          garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard  di
          appropriatezza, di efficacia e di efficienza; 
                h) standard di  appropriatezza,  di  efficacia  e  di
          efficienza (Allegato 3)». 
              - Si riporta il testo dell'art.  12  dell'  Intesa,  ai
          sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 5  giugno  2003,
          n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173,  della  legge
          n. 30 dicembre 2004, n. 311 del 23 marzo 2005: 
              «Art. 12 (Tavolo di verifica degli adempimenti).  -  1.
          Ai fini della verifica degli adempimenti per  le  finalita'
          di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della
          legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato,  il  Tavolo  tecnico
          per  la  verifica  degli  adempimenti,  coordinato  da   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          e composto da rappresentanti: 
                del  Dipartimento  degli   affari   regionali   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
                del Ministero della salute; 
                delle Regioni capofila delle Areee sanita'  e  Affari
          finanziari, nell'ambito  della  Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e Province autonome; 
                di una ulteriore regione  indicata  dalla  Conferenza
          dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; 
                dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali; 
                della Segreteria della Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano; 
                della  Segreteria  della  Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e delle Province autonome. 
              2. Il Tavolo tecnico di cui al comma  1  richiede  alle
          singole Regioni la documentazione necessaria alla  verifica
          degli adempimenti. Il Tavolo  procede  ad  un  primo  esame
          della documentazione, informando le  Regioni,  prima  della
          convocazione,  sui   punti   di   criticita'   riscontrati,
          affinche'  esse  possano  presentarsi  con   le   eventuali
          integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
          coordinatore del Tavolo tecnico dispone  che  di  tutte  le
          sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da'  conto  dei
          lavori e delle  posizioni  espresse  dai  partecipanti,  e'
          trasmesso  ai  componenti  del  Tavolo   e   alla   Regione
          interessata. 
              3. Il Tavolo tecnico: 
                entro il 30 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
          riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni  relative
          alla  documentazione  necessaria  per  la  verifica   degli
          adempimenti,  che  le  stesse  devono  produrre  entro   il
          successivo 30 maggio; 
                effettua una valutazione del risultato di gestione, a
          partire dalle risultanze contabili al quarto  trimestre  ed
          esprime il proprio parere  entro  il  30  luglio  dell'anno
          successivo a quello di riferimento; 
                si  avvale  delle  risultanze  del  Comitato  di  cui
          all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti  relativi
          agli adempimenti riportati nell'Allegato  1,  al  Punto  2,
          lettere c), e), f), g), h), e  agli  adempimenti  derivanti
          dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa; 
                riferisce  sull'esito  delle  verifiche   al   Tavolo
          politico, che esprime il suo parere entro il  30  settembre
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento.  Riferisce,
          altresi',  al  tavolo  politico  su   eventuali   posizioni
          discordanti. Nel caso  che  tali  posizioni  riguardino  la
          valutazione degli adempimenti di una  singola  Regione,  la
          stessa viene convocata dal Tavolo politico. 
              4. Il Tavolo politico e' composto: 
                per il Governo, dal Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze o suo delegato, dal Ministro  della  salute  o  suo
          delegato e dal Ministro per  gli  affari  regionali  o  suo
          delegato; 
                per le Regioni, da  una  delegazione  politica  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome, guidata dal Presidente o suo delegato. 
              5.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          successivamente  alla  presa  d'atto  del  predetto  Tavolo
          politico  in  ordine  agli  esiti  delle  verifiche   sugli
          adempimenti in questione,  provvede  entro  il  15  ottobre
          dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
          adempienti ad erogare il saldo, e  provvede  nei  confronti
          delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
          della legge n. 311 del 2004». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20  della  gia'  citata
          legge 5 maggio 2009, n. 42: 
              «Art. 20  (Principi  e  criteri  direttivi  concernenti
          norme  transitorie  per  le  regioni).  -  1.   I   decreti
          legislativi  di  cui  all'art.  2  recano  una   disciplina
          transitoria per  le  regioni,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a)  i  criteri  di  computo  delle  quote  del  fondo
          perequativo di cui all'art. 9 si applicano  a  regime  dopo
          l'esaurimento  di  una  fase  di  transizione   diretta   a
          garantire   il   passaggio   graduale   dai   valori    dei
          trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel
          triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate  in  via
          straordinaria, ai valori determinati con  i  criteri  dello
          stesso art. 9; 
                b)  l'utilizzo  dei  criteri  definiti  dall'art.   9
          avviene  a  partire   dall'effettiva   determinazione   del
          contenuto  finanziario   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni, mediante  un  processo  di  convergenza  dalla
          spesa storica al  fabbisogno  standard  in  un  periodo  di
          cinque anni; 
                c) per le materie diverse da quelle di  cui  all'art.
          117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  il
          sistema di finanziamento  deve  divergere  progressivamente
          dal criterio della spesa storica a favore  delle  capacita'
          fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso  in  cui,  in
          sede  di  attuazione  dei  decreti  legislativi,   emergano
          situazioni  oggettive  di  significativa   e   giustificata
          insostenibilita'  per  alcune  regioni,   lo   Stato   puo'
          attivare, previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi  correttivi  di
          natura compensativa di durata pari al  periodo  transitorio
          di cui alla presente lettera; 
                d) i meccanismi compensativi di cui alla  lettera  c)
          vengono attivati  in  presenza  di  un  organico  piano  di
          riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per  il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  convergenza   di   cui
          all'art. 18; 
                e) specificazione  del  termine  da  cui  decorre  il
          periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c); 
                f)  garanzia  per  le  regioni,   durante   la   fase
          transitoria, della copertura del differenziale certificato,
          ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito
          dei tributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera g); 
                g) acquisizione al bilancio dello Stato,  durante  la
          fase  transitoria,  del  differenziale   certificato,   ove
          negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei
          tributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera g); 
                h) garanzia che la  somma  del  gettito  delle  nuove
          entrate regionali di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e
          c), sia, per il complesso delle regioni di cui al  medesimo
          articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui
          al comma 1, lettera a), del  medesimo  art.  10  e  che  si
          effettui una verifica, concordata  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  dell'adeguatezza
          e della congruita' delle risorse finanziarie delle funzioni
          gia' trasferite. 
              2. La legge statale disciplina  la  determinazione  dei
          livelli essenziali di assistenza e dei  livelli  essenziali
          delle prestazioni. Fino  a  loro  nuova  determinazione  in
          virtu'  della  legge  statale  si  considerano  i   livelli
          essenziali di  assistenza  e  i  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  gia'  fissati  in   base   alla   legislazione
          statale».