Art. 29 
 
 
             Revisione a regime dei fabbisogni standard 
 
   1. In coerenza con il processo di convergenza di cui  all'articolo
20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, a  valere
dal 2014, al fine di garantire continuita' ed efficacia  al  processo
di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri  di  cui
all'articolo 27 del presente decreto sono rideterminati, con  cadenza
biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi
dell'articolo 3 del citato  decreto  legislativo  n.  281  del  1997,
comunque nel rispetto del livello di  fabbisogno  standard  nazionale
come definito all'articolo 26. 
  2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua
istituzione, alla conferenza permanente per  il  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata legge n.  42  del
2009. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Per il testo dell'art. 20 della gia' citata  legge  5
          maggio 2009, n. 42 e dell'art. 3 del  gia'  citato  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  si  vedano  le  note
          all'art. 27. 
              - Per il testo dell'art. 5 della gia'  citata  legge  5
          maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 10.