Art. 30 
 
 
            Disposizioni relative alla prima applicazione 
 
  1. In fase di prima applicazione: 
    a) restano ferme le vigenti disposizioni in  materia  di  riparto
delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale, ad altre attivita'  sanitarie  a  destinazione  vincolate,
nonche' al finanziamento della mobilita' sanitaria; 
    b) restano altresi' ferme le ulteriori disposizioni in materia di
finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto. 
  2.  Il  Ministro  della  salute,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato  di  valutazione  della
qualita' delle cure e dell'uniformita' dell'assistenza  in  tutte  le
regioni  ed  effettua  un  monitoraggio  costante  dell'efficienza  e
dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli  adempimenti  di  cui
all'articolo 27, comma 11.