Art. 32 
 
                Misure in materia di finanza pubblica 
 
  1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle  province  e  delle
citta'  metropolitane  deve  essere  compatibile  con   gli   impegni
finanziari assunti con il Patto di stabilita' e crescita. 
  2. La Conferenza permanente  per  il  coordinamento  della  finanza
pubblica prende parte alla definizione del patto  di  convergenza  di
cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre  alla
definizione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  comparto,  con
specifico riguardo al limite massimo di  pressione  fiscale  e  degli
altri  adempimenti  previsti  dal  processo  di  coordinamento  della
finanza pubblica con le modalita' previste dalla citata legge n.  196
del 2009. 
  3. In caso di trasferimento di  ulteriori  funzioni  amministrative
dallo Stato alle province  e  alle  citta'  metropolitane,  ai  sensi
dell'articolo 118 della  Costituzione,  e'  assicurato  al  complesso
degli enti del comparto l'integrale finanziamento  di  tali  funzioni
ove non si sia  provveduto  contestualmente  al  finanziamento  e  al
trasferimento. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4,  a
decorrere  dal  2012,  lo  Stato  provvede  alla   soppressione   dei
trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalita' e
permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla  conseguente
fiscalizzazione degli stessi trasferimenti. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18  della  gia'  citata
          legge 5 maggio 2009, n. 42: 
              «Art. 18(Patto di convergenza). -  1.  Nell'ambito  del
          disegno di legge finanziaria ovvero con apposito disegno di
          legge  collegato  alla  manovra  di  finanza  pubblica,  in
          coerenza con gli obiettivi e gli  interventi  appositamente
          individuati  da  parte  del  Documento  di   programmazione
          economico-finanziaria,  il  Governo,  previo  confronto   e
          valutazione congiunta  in  sede  di  Conferenza  unificata,
          propone  norme  di  coordinamento  dinamico  della  finanza
          pubblica volte a realizzare l'obiettivo  della  convergenza
          dei costi e dei fabbisogni standard  dei  vari  livelli  di
          governo nonche' un percorso di convergenza degli  obiettivi
          di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e  alle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,
          lettere m) e p), della Costituzione. Nel  caso  in  cui  il
          monitoraggio, effettuato in sede di  Conferenza  permanente
          per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno
          o  piu'  enti  non  hanno  raggiunto  gli  obiettivi   loro
          assegnati, lo  Stato  attiva,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza  unificata,  e  limitatamente  agli   enti   che
          presentano i maggiori scostamenti nei costi  per  abitante,
          un procedimento, denominato  «Piano  per  il  conseguimento
          degli obiettivi di  convergenza»,  volto  ad  accertare  le
          cause degli scostamenti e a stabilire le azioni  correttive
          da intraprendere, anche fornendo agli  enti  la  necessaria
          assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il  metodo
          della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello
          stesso livello". 
              - Si riporta il testo dell'art. 118 della  Costituzione
          della Repubblica Italiana: 
              «118. Le funzioni  amministrative  sono  attribuite  ai
          Comuni salvo che,  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'».