Art. 22 Conto di disponibilita' 1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito dal seguente: 1. "Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalita' di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalita' previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa , viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato. 3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita' di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al comma precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. 4. Al fine di migliorare la prevedibilita' degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonche' per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento. 5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 e' posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.". 2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalita' e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalita' di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalita' in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni. 3. A decorrere dal 1° agosto 2011, e' avviata una sperimentazione della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attivita' di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidita', nonche' per monitorare l'efficacia degli stessi. 4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione. Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.