Art. 22 
 
                       Conto di disponibilita' 
 
  1.  L'articolo  46  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    1. "Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le
finalita' di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse
le loro articolazioni, e le  amministrazioni  pubbliche  titolari  di
conti  accesi   presso   la   tesoreria   dello   Stato,   comunicano
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze  la  stima
dei flussi di  cassa  giornalieri  con  le  cadenze  e  le  modalita'
previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di  comunicazione,
al dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa  ,
viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5  per
cento della sua retribuzione di risultato. 
    3. Per gli enti territoriali diversi dallo  Stato,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  -  e  la   Conferenza   permanente   per   il
coordinamento della finanza pubblica con cadenza  annuale,  entro  90
giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita'  di
monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto  a  quelli
comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente  per
il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli  interventi
necessari al miglioramento della previsione  giornaliera  dei  flussi
che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui  al
comma precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni  in  caso  di
mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal  presente
articolo. Per gli enti territoriali  diversi  dallo  Stato  le  norme
contenute nel presente articolo costituiscono  principi  fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi  dell'articolo  117
della  Costituzione  e  sono  finalizzate  alla  tutela   dell'unita'
economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma
2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto  speciale
e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nel  rispetto  di
quanto previsto dai relativi statuti. 
    4. Al fine di migliorare  la  prevedibilita'  degli  incassi  che
affluiscono  alla  tesoreria  dello  Stato,  tutti  i  versamenti   e
riversamenti  di  tributi  e  contributi  nella   tesoreria   statale
d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati  con
procedure diverse da quella prevista  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  devono  essere  eseguiti  con
l'utilizzo  di  bonifici  di  importo  rilevante,   B.I.R,   regolati
attraverso il sistema Target. Per tali  fattispecie,  nonche'  per  i
riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di
delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, e' sancito  l'obbligo  di  immissione  nella  procedura
degli ordini  di  riversamento  alla  Tesoreria  statale  nel  giorno
lavorativo precedente alla data di regolamento. 
    5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma
4  e'  posto  a  carico  dei  soggetti  inadempienti  l'obbligo   del
versamento al bilancio statale degli interessi legali  calcolati  per
un giorno sull'importo versato. 
    6. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e'  altresi'  autorizzato  a  stipulare
protocolli d'intesa con  i  soggetti  diversi  dalle  amministrazioni
pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.". 
  2. Gli atti convenzionali che disciplinano  modalita'  e  tempi  di
riversamento di tributi e  contributi  nella  tesoreria  dello  Stato
dovranno essere adeguati  alle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
commi. In particolare,  le  convenzioni  regolanti  le  modalita'  di
svolgimento del servizio di riscossione dei  versamenti  unitari,  ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del  decreto  legislativo  9  luglio
1997,   n.   241,   potranno   prevedere,   oltre    all'applicazione
dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46,  comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalita' in  caso
di  mancato  rispetto   degli   obblighi   fissati   dalle   presenti
disposizioni. 
  3. A decorrere dal 1° agosto 2011, e' avviata  una  sperimentazione
della  durata  di  diciotto  mesi,  finalizzata  all'adozione   degli
strumenti idonei per l'ottimizzazione  dell'attivita'  di  previsione
giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la  tesoreria
statale e di quella relativa alla gestione della liquidita',  nonche'
per monitorare l'efficacia degli stessi. 
  4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma  5
dell'articolo 46 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  non  sono
applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e  sono
ridotti del 50 per cento nel rimanente  periodo  di  sperimentazione.
Tale  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti   che   effettuano
riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura  di  delega
unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato
comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.