Art. 31 
 
 
Delle controversie in materia di rettificazione  di  attribuzione  di
                                sesso 
 
  1.  Le  controversie  aventi  ad  oggetto  la   rettificazione   di
attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14  aprile
1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il  tribunale,  in  composizione  collegiale,  del
luogo dove ha residenza l'attore. 
  3. L'atto  di  citazione  e'  notificato  al  coniuge  e  ai  figli
dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
  4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri  sessuali
da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
autorizza con sentenza  passata  in  giudicato.  Il  procedimento  e'
regolato dai commi 1, 2 e 3. 
  5. Con la sentenza che accoglie la  domanda  di  rettificazione  di
attribuzione di sesso il  tribunale  ordina  all'ufficiale  di  stato
civile del comune dove  e'  stato  compilato  l'atto  di  nascita  di
effettuare la rettificazione nel relativo registro. 
  6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di  sesso  non  ha
effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio  o
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione  del
matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  14
          aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione  di
          attribuzione  di  sesso),  come  modificato  dal   presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 1. - La rettificazione si fa in forza di sentenza
          del tribunale passata in giudicato che attribuisca  ad  una
          persona sesso diverso  da  quello  enunciato  nell'atto  di
          nascita a seguito di  intervenute  modificazioni  dei  suoi
          caratteri sessuali. 
              Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate
          dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n.150.». 
              - La legge 1° dicembre 1970, n. 898, reca:  «Disciplina
          dei casi di scioglimento del matrimonio.».