Art. 31
Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di
sesso
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di
attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile
1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del
luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione e' notificato al coniuge e ai figli
dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali
da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento e'
regolato dai commi 1, 2 e 3.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato
civile del comune dove e' stato compilato l'atto di nascita di
effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha
effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso), come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 1. - La rettificazione si fa in forza di sentenza
del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una
persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di
nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi
caratteri sessuali.
Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate
dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n.150.».
- La legge 1° dicembre 1970, n. 898, reca: «Disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio.».