Art. 32
Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il
pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui
all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che
ha emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del R.D. 14
aprile 1910 n. 639 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 3. (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).
Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si puo'
proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria
ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».