Art. 33
Delle controversie in materia di liquidazione
degli usi civici
1. L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui
all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' regolato dal
rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di
Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale
per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la
corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai
commissari regionali delle restanti regioni.
3. L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie puo'
essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente
all'impugnazione di questa.
5. L'atto di citazione e' notificato a tutti coloro che hanno
interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione
impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il
commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti
gli atti istruttori compiuti nella causa.
7. La sentenza che definisce il giudizio e' comunicata, a cura
della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 16
giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi
civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che
modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del
R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini
assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751)
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 32. Contro le decisioni dei commissari delle
questioni concernenti l'esistenza, la natura e la
estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la
rivendicazione delle terre e' ammesso reclamo dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie
previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo
33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
commi 2 - 5 (abrogati).».