Art. 11 
 
 
                             Esecuzione 
 
  1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione  e'
comunicato al questore per l'esecuzione. 
  2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato  e  sentita
l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  che  lo  propose,  puo'  essere
revocato o modificato dall'organo dal quale fu  emanato,  quando  sia
cessata o mutata la causa che lo  ha  determinato.  Il  provvedimento
puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto
o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita'  proponente,
quando ricorrono gravi esigenze di  ordine  e  sicurezza  pubblica  o
quando  la  persona  sottoposta  alla  sorveglianza  speciale   abbia
ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura. 
  3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di  modifica  non
ha effetto sospensivo. 
  4. Nel caso di modificazione del provvedimento o  di  taluna  delle
prescrizioni per gravi  esigenze  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,
ovvero per  violazione  degli  obblighi  inerenti  alla  sorveglianza
speciale, il  presidente  del  tribunale  puo',  nella  pendenza  del
procedimento, disporre con decreto l'applicazione  provvisoria  della
misura,  delle  prescrizioni  o  degli  obblighi  richiesti  con   la
proposta.