Art. 13 
 
 
         Rapporti della sorveglianza speciale con le misure 
                 di sicurezza e la liberta' vigilata 
 
  1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza  detentiva  o
la liberta' vigilata, durante la loro  esecuzione  non  si  puo'  far
luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne
cessano gli effetti.