Art. 14 
 
 
         Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale 
 
  1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in  cui
il decreto e' comunicato all'interessato  e  cessa  di  diritto  allo
scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se  il  sorvegliato
speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato. 
  2. Se nel corso del termine stabilito il  sorvegliato  commette  un
reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza
speciale non debba cessare, il tribunale  verifica  d'ufficio  se  la
commissione di tale reato possa costituire indice  della  persistente
pericolosita' dell'agente; in  tale  caso  il  termine  ricomincia  a
decorrere dal giorno nel quale e' scontata la pena.