Art. 20 
 
                   Relazione da parte del gestore 
 
  1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al  Comitato
ed alla regione territorialmente interessata una  relazione  relativa
all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno: 
    a) i risultati del monitoraggio effettuato a norma  dell'articolo
19 secondo le modalita' e  frequenze  stabilite  nell'autorizzazione,
comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata; 
    b) i quantitativi e le  proprieta'  dei  flussi  di  CO 2  ,  con
indicazione della relativa composizione, conferiti  e  iniettati  nel
corso dell'anno,  registrati  a  norma  dell'articolo  18,  comma  2,
lettera b); 
    c) la documentazione attestante l'eventuale avvenuto  adeguamento
della prestazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo  25,
comma 4; 
    d) ogni altra informazione ritenuta utile a valutare il  rispetto
delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ad ampliare le
conoscenze sul comportamento di CO 2 nel sito di stoccaggio. 
  2. In caso  di  revoca  o  di  decadenza  dell'autorizzazione  allo
stoccaggio di cui all'articolo 17, il gestore fornisce  al  Ministero
dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato  tutti  i  dati
relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca  o  dalla
dichiarazione di decadenza. Tali informazioni saranno  incluse  nella
banca dati di cui all'articolo 6.