Art. 25 
 
                        Garanzie finanziarie 
 
  1. La garanzia finanziaria, da prestare  a  norma  dell'articolo  1
della legge n. 348 del 1982, deve garantire il rispetto di tutti  gli
obblighi derivanti dall'autorizzazione comprese le  prescrizioni  per
la fase di chiusura e post-chiusura, nonche' gli  obblighi  derivanti
dall'inclusione del sito di stoccaggio nella  disciplina  di  cui  al
decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni. 
  2. Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da  emanare  entro
180 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
vengono fissati i criteri per la  determinazione  dell'entita'  della
garanzia finanziaria di cui al comma 1. 
  3. La garanzia  finanziaria,  deve  operare  a  semplice  richiesta
scritta del Ministero dello sviluppo  economico  entro  i  15  giorni
successivi, senza che il garante possa sollevare eccezione  alcuna  e
con  l'obbligo  di  versare  la  somma  richiesta  entro  il   limite
dell'importo garantito. Per tale motivo, la garanzia  deve  prevedere
espressamente la rinuncia all'eccezione  di  cui  all'articolo  1944,
secondo comma, del codice civile e l'operativita' della stessa  entro
quindici giorni, a semplice richiesta  scritta  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  4. Il gestore adegua periodicamente  la  garanzia  finanziaria,  su
richiesta del Ministero dello  sviluppo  economico  e  del  Ministero
dell'ambiente,  per  tener  conto  delle  modifiche  del  rischio  di
fuoriuscita valutato e  dei  costi  stimati  di  tutti  gli  obblighi
derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma del presente decreto
nonche'  degli  obblighi  derivanti  dall'inclusione  del   sito   di
stoccaggio nel decreto legislativo n.  216  del  2006,  e  successive
modificazioni. 
  5. La garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti di cui
al  comma  1  restano   validi   e   effettivi,   oltre   la   durata
dell'autorizzazione, in caso di: 
    a) chiusura di un sito di stoccaggio a  norma  dell'articolo  23,
comma 2, lettera a) o b), fino al trasferimento delle responsabilita'
secondo quanto stabilito all'articolo 24 fermo restando l'adempimento
degli obblighi finanziari di cui all'articolo 26; 
    b)  revoca  di  un'autorizzazione   allo   stoccaggio   a   norma
dell'articolo 17, comma 3: 
      1)  fino  al  rilascio  di  una   nuova   autorizzazione   allo
stoccaggio; 
      2) se la chiusura e' avvenuta a norma dell'articolo  23,  comma
2, lettera c), fino al  trasferimento  di  responsabilita'  ai  sensi
dell'articolo 24, a condizione che gli  obblighi  finanziari  di  cui
all'articolo 26 siano stati adempiuti. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della  legge  n.  348
          del 1982 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie
          a garanzia di obbligazioni verso lo  Stato  ed  altri  enti
          pubblici): 
              «Art. 1. - In tutti  i  casi  in  cui  e'  prevista  la
          costituzione di una cauzione a favore dello Stato  o  altro
          ente pubblico, questa puo' essere  costituita  in  uno  dei
          seguenti modi: 
                a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art.  54
          del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e  per
          la contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 
                b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende  di
          credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12  marzo
          1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; 
                c) da polizza assicurativa rilasciata da  imprese  di
          assicurazione  debitamente  autorizzata  all'esercizio  del
          ramo cauzioni ed operante nel territorio  della  Repubblica
          in regime di liberta' di  stabilimento  o  di  liberta'  di
          prestazione di servizi.». 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          216 del 2006, vedere nelle note alle premesse.