Art. 25 Garanzie finanziarie 1. La garanzia finanziaria, da prestare a norma dell'articolo 1 della legge n. 348 del 1982, deve garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e post-chiusura, nonche' gli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nella disciplina di cui al decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni. 2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono fissati i criteri per la determinazione dell'entita' della garanzia finanziaria di cui al comma 1. 3. La garanzia finanziaria, deve operare a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico entro i 15 giorni successivi, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. Per tale motivo, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e l'operativita' della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico. 4. Il gestore adegua periodicamente la garanzia finanziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, per tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma del presente decreto nonche' degli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nel decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni. 5. La garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti di cui al comma 1 restano validi e effettivi, oltre la durata dell'autorizzazione, in caso di: a) chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera a) o b), fino al trasferimento delle responsabilita' secondo quanto stabilito all'articolo 24 fermo restando l'adempimento degli obblighi finanziari di cui all'articolo 26; b) revoca di un'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17, comma 3: 1) fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio; 2) se la chiusura e' avvenuta a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera c), fino al trasferimento di responsabilita' ai sensi dell'articolo 24, a condizione che gli obblighi finanziari di cui all'articolo 26 siano stati adempiuti.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 348 del 1982 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici): «Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.». - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 216 del 2006, vedere nelle note alle premesse.