Art. 26 
 
                       Meccanismo finanziario 
 
  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare  entro  180
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
determinata l'entita' del contributo finanziario che va  versato  dal
gestore  prima  del   trasferimento   di   responsabilita'   di   cui
all'articolo 24 e le relative modalita' di versamento. 
  2. Il contributo di cui al comma 1, viene  determinato  sulla  base
dei criteri di cui all'allegato I e degli  elementi  legati  ai  dati
storici  di  stoccaggio  di  CO 2  utili  alla  determinazione  degli
obblighi successivi al trasferimento di  responsabilita'  e  copre  i
costi previsti del monitoraggio per un periodo  di  trenta  anni,  le
spese atte a garantire che il CO2 sia completamente confinato in  via
permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento  di
responsabilita' e, in caso di danno ambientale, i costi di ripristino
del sito e quelli di altri danni collegati, nonche' i costi  relativi
ai danni arrecati alla salute umana. 
  3.  Nel  decreto  di  trasferimento  di  responsabilita'   di   cui
all'articolo 24 deve essere stabilito, in particolare: 
    a)  quali  sono  le  spese  che   possono   insorgere   dopo   il
trasferimento di responsabilita'; 
    b) le modalita' di quantificazione delle spese; 
    c) la spesa da assumere  come  riferimento  per  il  calcolo  del
contributo per la fase di post-chiusura.