Art. 18 
 
 
      Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese 
 
  1. Al fine di attuare la comunicazione  della  Commissione  europea
COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008,  recante  «Una  corsia
preferenziale per la piccola impresa  -  Alla  ricerca  di  un  nuovo
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business  Act"
per l'Europa)», entro il 30  giugno  di  ogni  anno  il  Governo,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni,  presenta  alle  Camere  un
disegno di legge annuale per la tutela e  lo  sviluppo  delle  micro,
piccole e medie imprese volto a definire gli  interventi  in  materia
per l'anno successivo. 
  2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni: 
    a) norme  di  immediata  applicazione,  al  fine  di  favorire  e
promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli  ostacoli
che ne impediscono lo sviluppo,  ridurre  gli  oneri  burocratici,  e
introdurre   misure   di   semplificazione    amministrativa    anche
relativamente ai  procedimenti  sanzionatori  vigenti  connessi  agli
adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie  imprese  nei
confronti della pubblica amministrazione; 
    b) una o piu' deleghe al  Governo  per  l'emanazione  di  decreti
legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1; 
    c)  l'autorizzazione   all'adozione   di   regolamenti,   decreti
ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1; 
    d) norme integrative o correttive di  disposizioni  contenute  in
precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare
o abrogare. 
  3. Al disegno di  legge  di  cui  al  comma  1,  oltre  alle  altre
relazioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  e'  allegata  una
relazione volta a evidenziare: 
    a) lo stato di conformita' dell'ordinamento rispetto ai  principi
e agli obiettivi  contenuti  nella  comunicazione  della  Commissione
europea di cui al comma 1; 
    b)  lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  previsti  nelle
precedenti leggi annuali per la tutela e  lo  sviluppo  delle  micro,
piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne  sono  derivati
per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; 
    c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva  dell'impatto
delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie
imprese; 
    d)  le  specifiche   misure   da   adottare   per   favorire   la
competitivita' e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al
fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate. 
  4. Per i fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  convoca  il  tavolo  di  consultazione  permanente   delle
associazioni di categoria previsto dall'articolo  17,  comma  5,  per
l'acquisizione di osservazioni e proposte. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali.), e' il seguente: 
              «Art. 8. (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -  citta'
          ed autonomie locali  e'  unificata  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
              2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».