Art. 18
Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese
1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea
COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act"
per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un
disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia
per l'anno successivo.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e
promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoli
che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, e
introdurre misure di semplificazione amministrativa anche
relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli
adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese nei
confronti della pubblica amministrazione;
b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti
ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in
precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare
o abrogare.
3. Al disegno di legge di cui al comma 1, oltre alle altre
relazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' allegata una
relazione volta a evidenziare:
a) lo stato di conformita' dell'ordinamento rispetto ai principi
e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione
europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle
precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati
per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto
delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie
imprese;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la
competitivita' e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al
fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.
4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo
economico convoca il tavolo di consultazione permanente delle
associazioni di categoria previsto dall'articolo 17, comma 5, per
l'acquisizione di osservazioni e proposte.
Note all'art. 18:
- Il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.), e' il seguente:
«Art. 8. (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».