Art. 14 
 
     Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
 
 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in  tutti  i  comuni
del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei
rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  relativi  ai
servizi indivisibili dei comuni. 
 2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui
territorio insiste,  interamente  o  prevalentemente,  la  superficie
degli immobili assoggettabili al tributo. 
 3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda,  occupi  o  detenga  a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 4. Sono escluse dalla tassazione le aree  scoperte  pertinenziali  o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva. 
 5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i  locali
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta'
tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in
comune i locali o le aree stesse. 
 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto,
uso, abitazione, superficie. 
 7. Nel caso di locali in multiproprieta'  e  di  centri  commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di
uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata  ad  anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
 9. La  tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita'
immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e'
pari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta
percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore
della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie
catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del
comune,  a  presentare  all'ufficio  provinciale   dell'Agenzia   del
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l'eventuale  conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le
altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e'
costituita da quella calpestabile. 
 10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al  tributo
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola
rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri
l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. 
 11. La tariffa e' composta da una  quota  determinata  in  relazione
alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinata
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
 12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi
del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno
successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino
alla data da cui decorre l'applicazione del  regolamento  di  cui  al
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 13. Alla tariffa determinata in base alle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  per
metro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi
indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del
consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della
tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato. 
 13-bis.  A  decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  sperimentale   di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  fondo  perequativo,  come
determinato  ai  sensi  dell'articolo   13   del   medesimo   decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i  trasferimenti  erariali  dovuti  ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono  ridotti
in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazione
standard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello  Stato
le somme residue. Con le procedure previste  dall'articolo  27  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle
d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggior
gettito  dei  comuni   ricadenti   nel   proprio   territorio.   Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui  al  precedente
periodo. 
 14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio  di
gestione  dei  rifiuti  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui
all'articolo 33-bis, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Il
costo  relativo  alla  gestione   dei   rifiuti   delle   istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
 15. Il comune con regolamento puo' prevedere  riduzioni  tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: 
     a) abitazioni con unico occupante; 
     b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro
uso limitato e discontinuo; 
     c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
     d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano  o  abbiano  la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
     e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
 16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il  tributo  e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita. 
 17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
 18.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente   di   riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il  produttore
dimostri di aver avviato al recupero. 
 19. Il consiglio comunale puo'  deliberare  ulteriori  riduzioni  ed
esenzioni.  Tali  agevolazioni  sono  iscritte   in   bilancio   come
autorizzazioni di spesa e la  relativa  copertura  e'  assicurata  da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
 20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione  dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello  stesso  in  grave  violazione
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per  imprevedibili  impedimenti  organizzativi
che abbiano determinato una  situazione  riconosciuta  dall'autorita'
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
 21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20  si  applicano  anche
alla maggiorazione di cui al comma 13. 
 22. Con regolamento da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il  consiglio  comunale
determina la disciplina per l'applicazione del  tributo,  concernente
tra l'altro: 
     a) la classificazione delle categorie di attivita' con  omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti; 
     b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
     c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
     d) l'individuazione di  categorie  di  attivita'  produttive  di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di
riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene
svolta; 
     e)  i  termini  di  presentazione  della  dichiarazione   e   di
versamento del tributo. 
 23. Il consiglio comunale deve  approvare  le  tariffe  del  tributo
entro il termine fissato da  norme  statali  per  l'approvazione  del
bilancio di previsione,  in  conformita'  al  piano  finanziario  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto  dal  soggetto  che
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente. 
 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati  prodotti  da
soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni
stabiliscono con il regolamento  le  modalita'  di  applicazione  del
tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel
corso dello stesso anno solare. 
 25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale
del  tributo,  rapportata  a  giorno,  maggiorata   di   un   importo
percentuale non superiore al 100 per cento. 
 26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il
pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e  nei  termini
previsti per la tassa di occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree
pubbliche  ovvero  per  l'imposta  municipale   secondaria   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
 27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano
in quanto compatibili le disposizioni relative  al  tributo  annuale,
compresa la maggiorazione di cui al comma 13. 
 28. E'  fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per
l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene
dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. 
 29. I comuni che hanno realizzato sistemi  di  misurazione  puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,
con regolamento,  prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente
natura corrispettiva, in luogo del tributo. 
 30. Il costo del servizio e'  determinato  sulla  base  dei  criteri
stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12. 
 31. La tariffa e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 32. I comuni di cui al comma 29 applicano il  tributo  comunale  sui
rifiuti e sui servizi  limitatamente  alla  componente  diretta  alla
copertura dei costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni
determinato ai sensi del comma 13. 
 33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro
il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione
alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione
dei locali e  delle  aree  assoggettabili  a  tributo.  Nel  caso  di
occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo'  essere
presentata anche da uno solo degli occupanti. 
 34. La dichiarazione, redatta su modello messo  a  disposizione  dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si
verifichino modificazioni dei  dati  dichiarati  cui  consegua  a  un
diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. 
 35. Il tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo  comunale
per l'anno di riferimento  e'  effettuato,  in  mancanza  di  diversa
deliberazione comunale, in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre,  mediante  bollettino  di
conto corrente postale ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E'
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di
ciascun anno. 
 36. Il  comune  designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono
attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'
organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli  obblighi
tributari, il funzionario responsabile puo'  inviare  questionari  al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici  ovvero  a
enti di gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  e
diritti, e disporre l'accesso ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e  con  preavviso
di almeno sette giorni. 
 38. In caso di mancata  collaborazione  del  contribuente  od  altro
impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere
effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729
del codice civile. 
 39. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del  tributo
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
 40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si  applica
la sanzione dal 100 per cento  al  200  per  cento  del  tributo  non
versato, con un minimo di 50 euro. 
 41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50
per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo  di
50 euro. 
 42.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele   risposta   al
questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta  giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a
euro 500. 
 43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se,
entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,   interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  dovuto,
della sanzione e degli interessi. 
 44. Resta  salva  la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il
regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dalla normativa statale. 
 45. Per tutto quanto non previsto dalle  disposizioni  del  presente
articolo concernenti  il  tributo  comunale  rifiuti  e  servizi,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a  170,
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Resta  ferma  l'applicazione
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti  i  vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura
patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per
l'integrazione  dei  bilanci  degli  enti  comunali  di   assistenza.
All'articolo 195, comma 2, lettera  e),  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  sono  abrogate  le  parole  da  "Ai  rifiuti
assimilati" fino a "la predetta tariffazione". 
 47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data  di  cui  al
comma 46 del presente articolo.